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Inasprimento delle pene per l'abuso di professione

Inasprimento delle pene per l'abuso di professione
Sarà domani in Assemblea al Senato il Disegno di legge n. 2420 per la modifica l'articolo 348 codice penale sull'esercizio abusivo della professione. Il provvedimento, che mira all'inasprimento della pena, ha ricevuto il parere favorevole della Commissione Giustizia di Palazzo Madama.

Si tratta del Ddl 2420, presentato dal Senatore Franco Cardiello, primo firmatario, intitolato "Modifica all'articolo 348 del codice penale, in materia di inasprimento della pena per l'abusivo esercizio della professione". Il disegno di legge modifica l'articolo 348 del codice penale nella parte sanzionatoria. La Commissione Giustizia ha conferito il mandato di riferire favorevolmente in Assemblea al relatore Sen Alberto Balboni.

Sul testo che arriva domani in plenaria sono state introdotte alcune modifiche approvate dal Sottosegretario di Stato alla Giustizia Salvatore Mazzamuto. In particolare, nel testo proposto dalla Commissione Giustizia "Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000". L'originaria proposta di legge del Sen Cardiello era più severa, proponendo la reclusione fino cinque anni e sanzioni da 10 mila fino a 50 mila euro.

La condanna importa la pubblicazione della sentenza nelle forme di legge; nel caso di condanna si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del Codice Penale: il giudice può  ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato.

"Si deve ritenere colpevole di abusivismo colui che non è laureato nella disciplina presa in considerazione- dichiara il Sen Cardiello- colui che non è abilitato, colui che, sia pure laureato, non è tuttavia iscritto all'albo". Nella proposta 2420, " commette esercizio abusivo della professione chi, regolarmente iscritto all'albo, sia stato però sospeso o addirittura radiato dallo stesso ed infine il laureato e/o abilitato in altro Paese, ma con titolo non riconosciuto dallo Stato italiano".

L'attuale formulazione dell'articolo 348 del codice penale, prevede una serie di sanzioni che appaiono non adeguate alla gravità del reato posto in essere. "L'irrisorietà della pena detentiva (fino a sei mesi), oltretutto facilmente eludibile con il pagamento di una sanzione pecuniaria e della multa (al massimo 516 euro), non costituisce un deterrente valido"- si legge nella presentazione del Ddl.

In particolare, "con la previsione della multa in alternativa alla reclusione, e con un importo della stessa abbastanza esiguo, si ritiene che sia troppo semplice, per colui che esercita abusivamente una professione, riuscire per così dire a sanare la propria posizione e magari a ricominciare a svolgere l'attività per la quale non è in possesso dei requisiti necessari".

Anche i sequestri delle attrezzature utilizzate per l'abusivo esercizio della professione "non hanno esito, poiché queste vengono restituite al termine del procedimento giudiziario". Per questo, la proposta originaria del Sen Cardiello prevedeva, in caso di condanna, la confisca dell'immobile adibito all'esercizio abusivo e dei beni pertinenti all'immobile stesso.