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SANITARI NON VACCINATI

Sulla sospensione si pronuncerà la Corte Costituzionale

Sulla sospensione si pronuncerà la Corte Costituzionale
Il Tar della Lombardia ha sollevato la questione di legittimità costituzionale sulla norma che prevede la preclusione generale dall’esercizio delle attività per il sanitario non vaccinato.

Potrebbe non essere costituzionale la norma di legge che - dall'aprile del 2021-  ha previsto la sospensione dall'esercizio professionale se l'iscritto all'Ordine non adempie all’obbligo vaccinale contro il Covid-19. Il dubbio è del Tribunale amministrativo della Lombardia che il 14 febbraio ha deciso di formalizzare la questione di legittimità costituzionale sulla norma ex articolo 4, comma quarto, del decreto legge 44/2021, convertito con modificazioni nella legge 76/2021 (poi confluita nel decreto legge 172/21, convertito nella vigente legge 3/2022).

Il casus belli non riguarda la professione medica- sulla quale il Consiglio di Stato si era già pronunciato a dicembre (chi ha il dovere di curare non può contagiare)- ma un esercente la professione sanitaria di psicologo. La causa con l'Ordine era nata dopo la sospensione -stabilita a dicembre e valevole fino al 15 giugno (salvo sopravvenuta vaccinazione)- con conseguente annotazione sull’albo online.

Non è pacifico che l’organismo di categoria possa applicare la sospensione alle attività professionali tout court e non solo a quelle che implicano contatti interpersonali o che comportano il rischio di diffusione del contagio da Sars-Cov-2. "Molti professionisti, d’altronde, hanno operato ove possibile da remoto"- osserva il Tribunale.

Il Tar Lombardia aggiunge che la sospensione del professionista fa venire meno prestazioni di interesse sociale per le quali vi è una crescente domanda. Inoltre, la sospensione implica la perdita di relazioni professionali.  Il Giudice amministrativo ha rimandato il suo giudizio all’esito della decisione della Corte Costituzionale.