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CORTE DI CASSAZIONE

Rubarono i beagle di Green Hill, sentenza annullata

Rubarono i beagle di Green Hill, sentenza annullata
La sentenza del Tribunale di Brescia per furto aggravato dei cani di Green Hill dovrà essere riformulata. Qual è stata l'utilità morale del gesto?


C'è un "deficit motivazionale" nella sentenza del Tribunale di Brescia che nel 2015 ha condannato per furto gli attivisti di Green Hill. L'ha detto la Corte di Cassazione che, ieri, l'ha annullata. La sentenza - confermata in appello nel 2018- riconosceva alcuni attivisti responsabili del delitto di furto pluriaggravato di 67 cani di razza beagle, sottratti dall'allevamento Green Hill danneggiando la rete di recinzione. I giudici bresciani, individuando la fattispecie di reato nell'articolo 624 bis del Codice Penale ( Furto in abitazione e furto con strappo) avevano tuttavia riconosciuto agli attivisti l'attenuante di essere stati "ispirati da motivi di particolare valore morale".  E' proprio questo uno dei motivi alla base dei "vizi" della sentenza annullata ieri dalla quinta sezione penale della Cassazione.

A che pro?- Il ricorso in Cassazione degli attivisti ( per avere agito "al solo scopo di salvare i cani da un luogo di prigionia" ) si  è concluso ieri con il verdetto della  Corte che ha cassato la sentenza bresciana "affinchè il giudice del rinvio colmi il deficit motivazionale". Per la Cassazione, infatti, escludendo il furto a scopo di profitto, "non è dato comprendere quale sarebbe stata l'utilità morale perseguita". L'impossessamento dei cani non avrebbe avuto uno scopo affettivo, non essendo stato dettato dall'intento di liberare i cani e di tenerli con sè come animali d'affezione. Per la Cassazione non è convicente nemmeno la motivazione dell'azione dimostrativa.

Risponda la Corte d'Appello di Brescia- La Cassazione chiede un "rinnovato accertamento" della vicenda per appurare alcune contraddizioni irrisolte, ovvero se l'azione del furto sia stata premeditata oppure improvvisata. In altre parole se ci sia stata una partecipazione alla fase ideativa dell'azione o se il gesto si sia consumato sull'onda della manifestazione di protesta. Spetta alla Corte d'Appello di Brescia "colmare i vizi e le lacune motivazionali" della sentenza annullata.

Il concetto di "cosa mobile"e di "privata dimora"- Da chiarire infine per la Cassazione la nozione di furto, non ricorrendo gli estremi previsti dall'articolo 624- bis del codice penale che punisce il furto di cose mobili sottratte a scopo di profitto da una una privata dimora, quale non è pacifico che fosse lo stabulario di Montichiari. Inoltre per la Cassazione l'essere senziente del Trattato di Lisbona non può essere escluso- come sostenevano i ricorrenti- dalla categoria dei beni mobili. L'animale da compagnia resta un "bene giuridico oggetto di rapporti negoziali".

Anche di questo dovrà tenere conto la Corte del rinvio nel riformulare la fattispecie di reato. Attenua la bocciatura della sentenza bresciana, la circostanza di un caso che non ha precedenti in giurisprudenza.