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TRIBUNALE DI PORDENONE

In regime di 'esclusiva', è la Asl a pagare la quota dell'Ordine

In regime di 'esclusiva', è la Asl a pagare la quota dell'Ordine
Quanto affermato per gli avvocati vale anche per gli infermieri: il Tribunale di Pordenone estende al SSN i principi della Corte Costituzionale.


Il Tribunale di Pordenone ha dato ragione agli infermieri che chiedevano che la tassa di iscrizione al loro Collegio professionale (IPASVI) fosse sostenuta dall'Azienda Sanitaria presso la quale esercitano in regime di esclusiva. Il Giudice ha dato loro ragione, richiamando una pronuncia della Corte Costituzionale, su contenzioso analogo sollevato dagli avvocati. La Suprema Corte, nel 2015, aveva stabilito che "quando sussiste il vincolo di esclusività, l’iscrizione all’albo è funzionale allo svolgimento di un’attività professionale svolta nell’ambito di una prestazione di lavoro dipendente, pertanto la relativa tassa rientra tra i costi per lo svolgimento di detta attività che dovrebbero, in via normale, al di fuori dei casi in cui è permesso svolgere altre attività lavorative, gravare sull’ente che beneficia invia esclusiva dei risultati di detta attività”
 
Vale anche per gli infermieri- "Non vi è motivo di ritenere una qualche supremazia della professione forense rispetto alle altre che legittimi una diversità di trattamento- sentenzia il Giudice di Pordenone, spostando da campo forense a quello sanitario il raggio di azione della sentenza della Suprema COrte. Questo perchè- "così come gli avvocati svolgono funzioni riconducibili a principi costituzionali, anche gli infermieri dipendenti del S.S.N. svolgono una funzione posta a presidio di un diritto di rango costituzionale primario quale il diritto alla salute".

Principio costitutuzionale generale- La Suprema Corte - afferma il Giudice- ha affermato "un principio generale valido per tutti i professionisti dipendenti e non certo solo per i legali". Il principio è il seguente:  “Nel lavoro dipendente si riscontra l’assunzione, analoga a quella che sussiste nel mandato, a compiere un’attività per conto e nell’interesse altrui, pertanto la soluzione adottata risponde ad un principio generale ravvisabile anche nell’esecuzione del contratto di mandato, ai sensi dell’art. 1719 cc., secondo cui il mandante è obbligato a tenere indenne il mandatario da ogni diminuzione patrimoniale che questi abbia subito in conseguenza dell’incarico, fornendogli i mezzi patrimoniali necessari”.

In regime di esclusività l'Azienda Sanitaria rimborsa la quota-  "Anche l’infermiere svolge la propria opera professionale per incarico dell’Azienda Sanitaria la quale, pertanto, è obbligata a tenerlo indenne da ogni spesa necessaria all’espletamento dell’incarico professionale assunto come dipendente. Sicché ogni qualvolta venga esercitata da quest’ultima attività professionale in regime di esclusività, va riconosciuto in via generale il dovere giuridico del soggetto datoriale di rimborsare al lavoratore i costi per l’esercizio dell’attività,fra cui quello dell’iscrizione all’albo" ( Tribunale di Pordenone, sentenza 116/2019).

La reazione- Il sindacato degli infermieri, Nursind, ha dichiarato che dopo la sentenza del Tribunale di Pordenone, la funzione pubblica deve decidere: o paga la tassa o lascia esercitare la libera professione.