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GUINZAGLIO E MUSERUOLA

Bocciato dal TAR il Comune che si rifà all'elenco dei cani pericolosi

Bocciato dal TAR il Comune che si rifà all'elenco dei cani pericolosi
E' illegittima l'ordinanza comunale che impone l'obbligo generalizzato di museruola e guinzaglio alle razze dell'ormai abolito elenco ministeriale del 2008
Il ricorso era stato presentato dalla Associazione Earth per l'annullamento dell'ordinanza comunale n. 9 del 3 febbraio 2016 del dirigente III dipartimento del Comune di Cave (Città metropolitana di Roma) limitatamente a quanto previsto al punto c), lettera b) che recita: "I proprietari e i detentori, anche temporanei, di cani di razza di cui all’elenco allegato all’Ordinanza del Ministero della Salute del 14/01/2008 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28/01/2008), devono usare guinzaglio e museruola ai cani sia quando si trovano nei luoghi aperti al pubblico, sia quando si trovano nei locali pubblici o sui pubblici mezzi di trasporto".

La ricorrente ha lamentato "eccesso di potere, difetto di motivazione, nonché il contrasto con l'ordinanza del Ministero della Salute del 3 marzo 2009, prorogata con ordinanza del 3 agosto 2015, che modificando la precedente ordinanza ministeriale del 14 gennaio 2008, ha disposto che l'obbligo di adottare la museruola deve essere conseguente ad una valutazione caso per caso operata dai servizi veterinari della ASL". Il contrasto è anche con l'ordinanza del 22 marzo 2011, "nella quale il Ministero ha specificato che la pericolosità del cane deve essere valutata in concreto, ossia solo in casi conclamati di aggressività o altri indici di rischio".

Il ricorso "è manifestamente fondato"- Il TAR Lazio ha giudicato illegittima l'ordinanza comunale per aver previsto, "in maniera indiscriminata e astratta, l'obbligo di dotare di museruola i cani appartenenti alle razze di cui all'elenco allegato all'ordinanza del Ministero della Salute del 14 gennaio 2008". L'imposizione di tale obbligo "non trova una razionale giustificazione sulla scorta delle evidenze scientifiche, come risulta dagli studi sul tema prodotti dall'associazione ricorrente e dalla stessa decisione ministeriale di modificare l'originaria ordinanza del 14 gennaio 2008, adottando una nuova ordinanza in materia (del 3 marzo 2009), sul presupposto che l'iniziale previsione di obblighi estesi sulla base della razza di appartenenza non ha comunque ridotto gli episodi di aggressione; e che la letteratura scientifica veterinaria ha, al contrario, confermato che «non è possibile stabilire il rischio di una maggiore aggressività di un cane in base alla razza o ai suoi incroci»".

L'elenco delle razze a rischio di aggressivita' contemplava: American Bulldog; Cane da pastore di Charplanina; Cane da pastore dell'Anatolia; Cane da pastore dell'Asia centrale; Cane da pastore del Caucaso; Cane da Serra da Estreilla; Dogo Argentino; Fila brazileiro; Perro da canapo majoero; Perro da presa canario; Perro da presa Mallorquin; Pit bull; Pit bull mastiff; Pit bull terrier; Rafeiro do alentejo; Rottweiler; Tosa inu. Ai porprietari di queste razze, l'OM del 2008- firmata dal Ministro Livia Turco -applicava l'obbligo di applicare il guinzaglio e la museruola" sia quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico sia quando si trovano nei locali pubblici o sui pubblici mezzi di trasporto".

In base alla vigente ordinanza 3 agosto 2015, vale per tutti i cani- senza pregiudizio di razza- l’obbligo di utilizzare sempre e in ogni luogo il guinzaglio di una misura non superiore a mt. 1,50 per i cani condotti nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico - fatte salve le aree per cani individuate dai Comuni - e di avere sempre con sé la museruola (rigida o morbida) da applicare in caso di potenziale pericolo, nonché l’obbligo di affidare il proprio animale solo a persone in grado di gestirlo.
per quanto riguarda i cani morsicatori e con problemi di comportamento, i Servizi Veterinari delle ASL, nel caso in cui rilevino un rischio, stabiliscono le misure di prevenzione e la necessità di eventuali interventi terapeutici comportamentali cui devono essere sottoposti i cani che richiedono una valutazione comportamentale in quanto impegnativi per la corretta gestione ai fini della tutela dell’incolumità pubblica e tengono un registro aggiornato di tali soggetti. I proprietari dei cani iscritti nel registro devono obbligatoriamente stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile e applicare contestualmente guinzaglio e museruola al proprio animale quando si trovano in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico. (fonte)

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Ordinanza 14 gennaio 2008- Tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione di cani.
Ordinanza 03 marzo 2009 - Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei cani.
Ordinanza 22 marzo 2011 - Differimento del termine di efficacia e modificazioni, dell'OM 3 marzo 2009, concernente la tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei cani.
Ordinanza 4 agosto 2011 - Integrazioni all'OM 3 marzo 2009, concernente la tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei cani, come modificata dall'ordinanza del Ministro della salute 22 marzo 2011
Ordinanza 6 agosto 2013 - Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei cani
Ordinanza 28 agosto 2014 - Proroga dell'ordinanza contingibile e urgente 6 agosto 2013, concernente la tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei cani
Ordinanza 3 agosto 2015 - Proroga, con modifica, dell'ordinanza contingibile e urgente 6 agosto 2013 concernente la tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei cani (in vigore)