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CORTE DI GIUSTIZIA UE

Il benessere al trasporto va garantito anche oltre il confine UE

Il benessere al trasporto va garantito anche oltre il confine UE
La protezione degli animali durante il trasporto prevista dal diritto dell'Unione non cessa alle frontiere esterne dell'Unione.
Gli obblighi relativi agli intervalli di abbeveraggio e di alimentazione nonche' della durata dei periodi di viaggio e di riposo vigono anche per la parte del trasporto che si svolge al di fuori dell'Unione. A chiarirlo è la Corte di Giustizia Europea, ribadendo che ai sensi del diritto comunitario, l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti. In tale prospettiva il legislatore dell'Unione, mediante un regolamento, ha disciplinato dettagliatamente la protezione degli animali durante il trasporto. Tale regolamento si basa, da un lato, sul principio secondo cui gli animali non devono essere trasportati in condizioni tali da rischiare di subire lesioni o sofferenze inutili e, d'altro lato,  sulla considerazione che il benessere degli animali implica che i trasporti di lunga durata siano limitati nella misura del possibile.

L'interpello- Un organo giurisdizionale tedesco, la Corte amministrativa bavarese, si è rivolta alla Corte di Giustizia Europea per sapere se gli obblighi relativi al giornale di viaggio e il potere dell'autorità competente di esigere, eventualmente, modifiche si applichino, nel caso di un trasporto da uno Stato membro verso uno Stato terzo, anche alla parte del viaggio che si svolge all'esterno dell'Unione.
Con la sua sentenza odierna la Corte di giustizia risponde affermativamente a tale questione. Così, affinché il trasporto che comporta un lungo viaggio di equidi, bovini, ovini, caprini e suini possa essere autorizzato dall'autorità competente del luogo di partenza, l'organizzatore del viaggio deve presentare un giornale di viaggio realistico che consenta di ritenere che le disposizioni di tale regolamento saranno rispettate, anche nella parte del viaggio che si svolge all'esterno dell'Unione. La pianificazione del viaggio risultante dal giornale di viaggio deve mostrare che il trasporto previsto rispetterà, in particolare, le specifiche tecniche relative agli intervalli di abbeveraggio e di alimentazione nonché alla durata dei periodi di viaggio e di riposo. Qualora il giornale di viaggio non risponda a tali requisiti, l'autorità può esigere una modifica delle modalità di svolgimento del trasporto.

Dalla partenza all'arrivo ovunque sia l'arrivo- Il regolamento non assoggetta, infatti, i trasporti di animali in partenza dal territorio dell'Unione e diretti verso paesi terzi a un regime particolare di autorizzazione, che si a distinto da quello applicabile ai trasporti che si svolgono all'interno dell'Unione. L'organizzatore del lungo viaggio è tenuto, a tal fine, a trasmettere all'autorità competente del luogo di partenza una copia debitamente compilata della sezione 1 del giornale di viaggio, relativa alla pianificazione del viaggio. Le indicazioni di tale sezione relative, in particolare, ai punti di riposo, di trasferimento o di uscita previsti devono riguardare l'intera operazione di trasporto programmata, dal luogo di partenza al luogo di destinazione. Quindi, nel caso di un lungo viaggio verso paesi terzi, il giornale di viaggio deve contenere le necessarie indicazioni relative agli intervalli di abbeveraggio e di alimentazione nonché alla durata dei periodi di viaggio e di riposo, tanto per la parte del viaggio che avrà luogo nel territorio dell'Unione, quanto per la parte che avrà luogo nel territorio di un paese terzo.

Una pianificazione "realistica" del viaggio- La Corte considera che, nell'ambito del controllo del giornale di viaggio che deve precedere la realizzazione di quest'ultimo, l'autorità competente dispone di un certo margine di discrezionalità che le consente di tenere adeguatamente conto delle incertezze che comporta un viaggio di lunga durata una parte del quale si svolge nel territorio di un paese terzo. Nell'ipotesi in cui il diritto o le prassi amministrative di un paese terzo interessato dal viaggio ostino in modo verificabile e definitivo a che determinate specifiche tecniche di tale regolamento siano integralmente rispettate, l'autorità competente del luogo di partenza è abilitata anche, nel l'ambito del suo potere discrezionale, ad accettare una pianificazione realistica di un trasporto che, alla luce segnatamente dell'allestimento dei mezzi di trasporto e delle modalità previste per lo svolgimento del viaggio, consenta di ritenere che il trasporto programmato assicurerà il benessere degli animali a un livello equivalente alle suddette specifiche tecniche.
Tale autorità ha, comunque, il diritto di esigere, in particolare, una modifica della pianificazione del trasporto in parola che garantisca che quest'ultimo attraverserà un numero sufficiente di punti di riposo e di  trasferimento, tale da permettere di ritenere che esso rispetterà i requisiti relativi agli intervalli di abbeveraggio e di alimentazione, nonché alla durata dei periodi di viaggio e di riposo.

pdfCOMUNICATO_STAMPA_DELLA_CORTE_DI_GIUSTIZIA.pdf208.12 KB