Nelle zone di produzione e di stabulazione classificate prima del regolamento europeo sui controlli ufficiali, l'ispezione sanitaria non è più ritenuta necessaria.
La Commissione Europea modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano. La modifica è pubblicata sull'odierna Gazzetta dell'Unione Europea e attiene alla classificazione delle zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi destinati al consumo umano.
La Commissione ha stabilito che "non è necessario effettuare un’ispezione sanitaria" nelle zone classificate prima dell’entrata in vigore del regolamento 2019/627 e soggette a un programma di monitoraggio. L'ispezione andrà eseguita soltanto se i dati di monitoraggio (campionamento e analisi) indicheranno dei cambiamenti sanitari sostanziali sulla classificazione della zona in questione.
Il contesto- Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 classifica le zone di produzione e di stabulazione di molluschi bivalvi vivi dalle quali le autorità competenti autorizzano la raccolta di molluschi bivalvi vivi per l'immissione in commercio per il consumo umano. Le zone sono classificate come zone di classe A, classe B e classe C in funzione del livello di contaminazione fecale (E. coli) e delle condizioni sanitarie da rispettare prima dell'immissione in commercio. Propedeutica alla classificazione è l'indagine sanitaria, finalizzata a rilevare eventuali contaminanti e inquinanti organici. Viene soppressa la successiva ispezione sanitaria, salvo esiti rilevanti risultanti dal monitoraggio (campionamento e analisi).
Regolamento di Esecuzione (UE) 2026/1406 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 per quanto riguarda le prescrizioni in materia di indagini sanitarie per la classificazione e il monitoraggio delle zone di produzione e di stabulazione di molluschi bivalvi vivi