E' in vigore l'Ordinanza 4-2026 firmata oggi, 6 luglio, dal Commissario di Governo alla Peste Suina Africana Giovanni Filippini. Si applicherà fino al 28 marzo 2027.
L'Ordinanza - già inviata alla Conferenza Stato-Regioni e notificata alla Commissione Europea- detta le seguenti misure di eradicazione e sorveglianza della Peste Suina Africana
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sorveglianza epidemiologica nei suini domestici e nei cinghiali selvatici;
- misure di
biosicurezza negli stabilimenti-
contenimento delle movimentazioni della popolazione di cinghiali selvatici dalle zone soggette a restrizione attraverso il rafforzamento delle barriere stradali e autostradali o eventuale costruzione di ulteriori barriere;
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depopolamento dei cinghiali selvatici;
L’Autorità Competente Locale, sentita la regione o la provincia autonoma di appartenenza, può delegare espressamente specifici compiti a veterinari non ufficiali (veterinari aziendali e liberi professionisti) specificamente formati. Le Regioni dovranno assicurare l’applicazione delle misure ordinate- tenendo conto della loro situazione epidemiologica e dell’organizzazione territoriale- sotto il coordinamento del Commissario Straordinario alla PSA e del Ministero della salute. Le Regioni possono istituire i Gruppi Operativi Territoriali (GOT).
La definizione o la revisione delle zone soggette a restrizione sarà proposta alla Commissione Europea dal Commissario Straordinario. L'ordinanza 4-2026 resta in vigore fino al 28 marzo 2027.
- Sorveglianza sui suini domestici
Nelle zone soggette a restrizione I, II e III, l’Autorità Competente Locale (ACL) ggiorna la situazione in BDN di tutti gli stabilimenti che detengono suini, compresi i cinghiali, ivi inclusi geolocalizzazione, orientamento produttivo, numero di capi presenti e dei morti. Su tutto il territorio nazionale gli operatori che detengono suini comunicano immediatamente alla ACL tutti i casi sospetti. L’ACL esegue il prelievo di campioni per il test diagnostico nei confronti della PSA.
Nelle zone soggette a restrizione I, II e III gli operatori che detengono suini comunicano all’ACL le mortalità affinché questa possa campionare in ciascun allevamento da ingrasso ogni settimana i primi due suini morti di età superiore a 60 giorni o, in mancanza di questi, qualsiasi suino morto superiore ai 20 kg in ciascuna unità epidemiologica. In aggiunta, negli stabilimenti da riproduzione dovranno essere campionati tutti i verri e le scrofe trovati morti. In entrambe le tipologie di allevamento, qualora non si riscontri mortalità settimanale, possono essere campionati gli animali abbattuti in azienda.
Gli operatori che detengono suini, inclusi quelli non destinati al consumo umano, registrano sulla Banca dati nazionale le mortalità entro 48 ore dall’evento per le zone soggette a restrizione ed entro 7 giorni per il resto del territorio nazionale.
utti i suini trovati morti o moribondi al di fuori delle pertinenze aziendali, ivi inclusi i resti di carcassa, anche su segnalazione, devono essere campionati e testati per PSA.
L’ACL identifica come sospetta la carcassa di cinghiale e di maiale domestico solo in caso di anomalo aumento della mortalità o lesioni, nonché di sintomi riferibili alla PSA.
- Biosicurezza negli stabilimenti di suini siti in zone soggette a restrizione
Nelle zone soggette a restrizione I, II e III - o comunque entro un mese dall'istituzione della zona soggetta a restrizione e in ogni caso prima del rilascio di deroghe per movimentazione e/o accasamento dei suini- L'autorità competente locale, effettua la verifica delle condizioni di biosicurezza rafforzate strutturali e gestionali di cui al
regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 e aggiorna le check list di biosicurezza in tutti gli stabilimenti commerciali, con particolare riferimento a quelli della tipologia “semibradi”, compresi gli stabilimenti che detengono cinghiali (rimangono escluse le strutture faunistico venatorie).
Controlli - I controlli devono essere registrati nel sistema informativo
Classyfarm immediatamente e comunque entro 96 ore dall'esecuzione degli stessi. Al fine delle verifiche sono considerati validi i controlli eseguiti nei 90 giorni precedenti l’emanazione dell'Ordinanza 4-2026, ferma restando la necessità di effettuare tutti i controlli di follow up e ogni altro ulteriore controllo periodico che l’ACL ritenga di dover effettuare per la verifica del mantenimento dei requisiti di biosicurezza.
Blocco e svuotamento per carenze di biosicurezza- Negli stabilimenti in zona di restrizione in cui sia accertato uno stato di carenza strutturale o gestionale dei requisiti di biosicurezza non sanabile entro un periodo massimo di 15 giorni l’ACL dispone il blocco ai fini dello svuotamento secondo un programma di macellazione o, in alternativa, di abbattimento. Nel caso in cui lo svuotamento venga effettuato tramite abbattimento degli animali non sarà dato seguito all’indennizzo "a causa delle gravi carenze di biosicurezza riscontrate e non sanabili". Il ripopolamento sarà consentito solo a seguito di adozione, e successiva verifica da parte dell’ACL, delle condizioni di biosicurezza rafforzate e previa valutazione della situazione epidemiologica e della sussistenza di macelli designati verso cui movimentare i capi detenuti.
Macellazione immediata- Nelle zone soggette a restrizione I, II e III l’ACL programma la macellazione immediata dei suini detenuti all’interno di stabilimenti familiari, e ne dispone il divieto di ripopolamento. In deroga, limitatamente alle zone soggette a restrizione I il ripopolamento è consentito previa verifica dell’adozione delle misure di biosicurezza di cui al decreto del Ministro della salute 28 giugno 2022 ed alla valutazione della situazione epidemiologica da parte dell’ACL.
- Ulteriori misure di biosicurezza e di controllo nelle zone soggette a restrizione
Negli stabilimenti di suini siti in zona soggetta a restrizione, devono essere attuate ulteriori misure obbligatorie di biosicurezza finalizzate a ridurre il rischio di introduzione e diffusione del virus PSA. Nelle zone soggette a restrizione II e III, è vietato l’accesso all’area pulita degli stabilimenti di suini a personale non strettamente necessario per la gestione degli animali e per le attività di verifica da parte dell’ACL.
- Misure di biosicurezza e controllo sul territorio nazionale non interessato dalla malattia
L’ACL verifica i livelli di biosicurezza degli stabilimenti di cui al decreto del Ministro della salute 28 giugno 2022, n.173, dando priorità a quelli di tipologia “semibrado”, attraverso la compilazione delle apposite check list e la loro registrazione nel sistema Classyfarm.it tempestivamente e comunque non oltre 30 giorni dall'esecuzione del controllo.
- Zona di riduzione della densità di cinghiale per il cluster del nord Italia
A partire dal bordo esterno della Zona CEV (Controllo Espansione Virale), o della zona soggetta a restrizione I se esterna alla Zona CEV, è individuata un’ulteriore zona di riduzione della densità del cinghiale di circa 20 km, ricadente in zona indenne. In quest’area il depopolamento deve avvenire con tutte le modalità già previste dalla normativa vigente per le zone indenni incluso il controllo faunistico.
Con successiva nota del Commissario Straordinario verrà comunicato l’
elenco dei comuni e delle UDG (Unità di Gestione) del cinghiale.
Ad eccezione delle porzioni di territorio in restrizione, nelle UDG del cinghiale, è autorizzata la
caccia al cinghiale in tutte le sue forme, dal 1° settembre 2026 al 28 febbraio 2027.
Entro il 1° settembre 2026, le Regioni dovranno comunicare al Commissario i target di abbattimento di ciascuna UDG ricadenti nella zona di riduzione della densità del cinghiale. Entro il giorno 5 di ogni mese dovranno inviare i dati di abbattimento del mese precedente per ciascuna UDG ricadenti in tale zona indicando la percentuale di abbattimento rispetto al target prestabilito.
I capi abbattuti devono essere testati per la PSA e Trichinella spp. e le relative carcasse, le carni, i sottoprodotti e\o qualunque parte di suidi selvatici abbattuti devono essere tracciati fino all’esito dei test.
- Sorveglianza sui cinghiali e depopolamento
In tutto il territorio nazionale, su ogni singolo cinghiale trovato morto o moribondo (compresi gli investiti), ivi inclusi i resti di carcassa, si dovrà garantire il controllo virologico con particolare riguardo nei casi associati ad un sospetto di malattia (es. mortalità aumentata, sintomatologia riferibile a PSA, collegamento epidemiologico).
La nuova Ordinanza segna una stretta sulle attività di depopolamento. Nelle zone di restrizione I, non ricadenti in zona CEV, il depopolamento deve mirare ad abbattere il 150% dei cinghiali abbattuti nell’anno precedente all’inclusione dell’area nell’elenco delle zone soggette a restrizione. Inoltre, al fine di giungere ad un vuoto biologico, all’interno di tali zone, o in zone indenni, il Commissario Straordinario può individuare una ‘zona bianca’, nella quale mirare ad una percentuale di depopolamento più elevata, con le metodiche previste dalla normativa vigente. Nei territori non ricadenti nelle zone soggette a restrizione e nella Zona CEV le regioni -attraverso i Piani regionali interventi urgenti” (PRIU), puntualmente aggiornati- attuano il “Piano d’azione nazionale per la cattura e l’abbattimento e il destino delle carcasse di cinghiali nelle zone indenni da PSA 2026-2028” (
Ordinanza 1-2026) secondo i target proposti dall’ISPRA.
Per incrementare l’efficacia della sorveglianza passiva e per le attività di monitoraggio sul territorio, è confermato l’utilizzo di unità cinofile specializzate nella ricerca di resti e carcasse, ovvero binomi cane-conduttore appositamente formati alla ricerca e segnalazione di resti e carcasse di cinghiale e in possesso di specifica abilitazione (superamento del “Test ENCI per unità cinofile per la ricerca e segnalazione di resti e carcasse di cinghiale”) di validità biennale nell’ambito della Convenzione appositamente stipulata tra ENCI e il Commissario Straordinario.
- Sanzioni per danni cagionati a terzi secondo le norme generali di diritto privato.
Chiunque venga sorpreso a utilizzare il foraggiamento anche attrattivo nei confronti del cinghiale, ad eccezione di quello finalizzato al prelievo selettivo o alle attività di controllo, come disposto dalla normativa di settore, o compie atti di danneggiamento, manomissione o intralcio delle operazioni, compiuti durante le operazioni di cattura per il depopolamento dei cinghiali selvatici in zone soggette a restrizione individuate ai fini dell’eradicazione della PSA, ivi comprese quelle di messa in opera delle barriere, nonché manomissione delle barriere stesse, risponde dei danni cagionati a terzi secondo le norme generali di diritto privato.
E' prevista l'applicazione di sanzioni penali in caso di interruzione di servizio pubblico o servizio di pubblica necessità, inclusi i casi di inosservanza dei provvedimenti dell'autorità e di diffusione di malattia animale.
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