Dall'anno di imposta 2020, i dati delle spese veterinarie forniti ai fini della dichiarazione precompilata sono esclusivamente quelli relativi alle spese effettuate con i metodi di pagamento tracciabili.
Dal 1° gennaio 2020, la detrazione IRPEF del 19 per cento "è fruibile dal contribuente se il pagamento è avvenuto con mezzi tracciati e comunque non tramite contanti". Lo ribadisce l'Agenzia delle Entrate in risposta ad un interpello. Possono derogare alla tracciabilità obbligatoria solamente le spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di prestazioni erogate dal SSN/ strutture accreditate SSN.
L'Agenzia ricorda che - con il D.M. n. 270 del 19/10/2020- è stato disposto che nella comunicazione debbano essere indicati anche le modalità di pagamento. I pagamenti che si considerano tracciati e che quindi danno diritto alla detraibilità sono quelli previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 241/1997, ossia:
- pagamento bancario (assegni bancari e circolari)
- pagamento postale
- carte di debito
- carte di credito
- carte prepagate
Sono queste le modalità di pagamento valorizzabili nella trasmissione delle spese veterinarie al Sistema TS per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2020, in relazione ai documenti fiscali della spesa.
L'informazione sulla modalità di pagamento è "obbligatoria" per tutti i documenti fiscali relativi alle spese veterinarie le quali non rientrano nelle casistiche di esclusione.
La risposta dell'Agenzia delle Entrate
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