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IL CHIARIMENTO

Decreto Rilancio, l'IRAP di giugno è cancellata o rinviata?

Decreto Rilancio, l'IRAP di giugno è cancellata o rinviata?
Il Decreto Rilancio non è ancora stato ufficialmente pubblicato, ma sulle misure fiscali c'è già urgenza di chiarezza. A cominciare dall'IRAP di giugno.


L' art.27 del Decreto Rilancio (Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP) è disponibile solo in bozza, ma ha già richiesto l'intervento dell'Ordine dei Commercialisti. Il Presidente Massimo Miani si è rivolto al Ministero delle Finanze per sapere se l'Imposta Regionale sulle Attività Produttive sia stata cancellata o soltanto rinviata. Da fonti del Mef- riferisce una nota dell'Ordine-  è arrivato "un netto chiarimento sulla definitiva cancellazione del saldo e dell’acconto Irap dovuti a giugno".

Cosa dice il Governo- Nel comunicato stampa di Palazzo Chigi è scritto che "l’esenzione dal versamento del saldo dell’IRAP dovuta per il 2019 e della prima rata, pari al 40 per cento, dell’acconto dell’IRAP dovuta per il 2020 per le imprese con un volume di ricavi compresi tra 0 e 250 milioni e i lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi. Rimane fermo l’obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019".

Cosa non dice la norma- All'Ordine dei Commercialisti, fonti del Ministero delle Finanze hanno riferito che nel Decreto Rilancio c'è la "definitiva cancellazione del saldo e dell’acconto Irap dovuti a giugno. Adesso, l'auspicio dei Commercialisti è "che la scelta dell’esecutivo emerga con uguale chiarezza anche dalla lettera della norma".

Il dubbio nasce dalla formulazione dell'articolo 27 del Decreto Rilancio che stando alle bozze circolanti non appare altrettanto esplicito, nonostante quanto riportato nella relazione illustrativa che così recita: "In considerazione della situazione di crisi connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, la disposizione in commento prevede che le imprese, con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni, e i lavoratori autonomi, con un corrispondente volume di compensi, non siano tenuti al versamento del saldo dell’IRAP dovuta per il 2019 né della prima rata, pari al 40 per cento, dell’acconto dell’IRAP dovuta per il 2020. Rimane fermo l’obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019.
L’applicazione della norma è esclusa per le banche e gli altri enti e società finanziari nonché per le imprese di assicurazione, le Amministrazioni e gli enti pubblici".


Art.27- Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP
1. Non è dovuto il versamento del saldo dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell’acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta. Non è altresì dovuto il versamento della prima rata dell’acconto dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, nella misura prevista dall’articolo 17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 7 dicembre 2001, n. 435.
2. Il comma 1 si applica esclusivamente ai soggetti, diversi da quelli che determinano il valore della produzione netta secondo gli articoli 7 e 10-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché dai soggetti di cui all’articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), dello stesso testo unico delle imposte sui redditi, o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche.