Con propria circolare, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato e chiarito le nuove disposizioni in materia di IVA su farmaci e dispositivi medici.
Si tratta di nome introdotte dalla Legge di Bilancio 2019 che hanno esteso l'ambito di applicazione delle norme tabellari del Testo Unico dell'IVA.
In particolare, l’applicazione dell’IVA agevolata al 10% è stata riconosciuta sui dispositivi "a base di sostanze normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce 3004 della nuova nomenclatura IVA.
La norma di interpretazione autentica, spiega la circolare, ha l'effetto di impedire i rimborsi di imposte già pagate e la variazione in diminuzione.
In pratica, i soggetti che hanno applicato aliquote Iva più elevate non potranno vedersi riconoscere, mediante rimborsi o rettifiche della fatturazione.
IVA al 10% sui medicamenti per trattamenti veterinari
Circolare 8/E dell'Agenzia delle Entrate del 10 aprile 2019
CIRCOLARE DELLE ENTRATE
Medicamenti veterinari: non rimborsabile l'IVA più alta già versata
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