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DAL MINISTERO DELLA SALUTE

Chiarimenti su farmaci veterinari per equidi non DPA

Chiarimenti su farmaci veterinari per equidi non DPA
In caso di somministrazione ad equidi DPA di medicinali destinati ad equidi non DPA, "la prescrizione rimane sotto il controllo del medico veterinario".

Una nota ministeriale del 9 marzo scorso alla Regione Puglia ha fornito chiarimenti sulla dispensazione di farmaci veterinari per equidi non DPA con ricetta in copia unica.

La precisazione, a firma della Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario, fa inoltre presente che, ai sensi dell'articolo 79 del Dlvo n. 193/2006, "i proprietari ed i responsabili di animali DPA debbono annotare su apposito registro, sul quale la ASL effettua periodici controlli, i trattamenti effettuati sugli animali medesimi".

Di "primaria importanza", si aggiunge, l'attività di sorveglianza dei veterinari ufficiali che, "sulla base della situazione epidemiologica locale, delle condizioni igienico-sanitarie degli allevamenti e dell'analisi dei rischi intensificheranno le azioni di controllo in tutti i periodi della vita produttiva dell'animale fino alla macellazione".

Una eventuale divieto di coesistenza nella stessa struttura di allevamenti per equidi sia DPA che non DPA non trova riscontro nella normativa comunitaria.

La direzione ministeriale fa inoltre presente che sono state promulgate le linee guida per la predisposizione, effettuazione e gestione dei controlli ufficiali sulla distribuzione e l'impiego dei medicinali veterinari che riportano le liste di riscontro (Check list) per l'effettuazione dei controlli presso tutti gli operatori coinvolti nel'attività di distribuzione, dispensazione e l'impiego del farmaco veterinario, incluse le strutture adibite alla detenzione e custodia degli equidi.

"Con tale documento – è la conclusione- si vuole assicurare un'attività di controllo ufficiale sull'impiego del farmaco in allevamento svolta in modo critico e rivolta, al di là del semplice controllo documentale, all'individuazione di tutte le eventuali discrepanze tra quantità e tipologia di farmaco detenuto/impiegato nella struttura sugli equidi DPA e il reale fabbisogno valutato in relazione alla realtà zootecnica ed epidemiologica presenti nella stessa".