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DECRETO SPERIMENTAZIONE OMEOPATICI VETERINARI

DECRETO SPERIMENTAZIONE OMEOPATICI VETERINARI
Con Decreto 30 dicembre 2010, il Ministero della Salute ha varato la Disciplina delle prove d'innocuita' e delle sperimentazioni precliniche e cliniche di alcuni medicinali veterinari omeopatici, ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio. Il Decreto è in Gazzetta Ufficiale.

 

Il Ministero della Salute ha disciplinato le prove d'innocuita' e le sperimentazioni precliniche e cliniche dei medicinali veterinari omeopatici che non soddisfano le condizioni di cui all'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, e che sono somministrati agli animali da compagnia e alle specie esotiche non destinate alla produzione di alimenti.

Le prove e le sperimentazioni dovranno essere effettuate, ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo le procedure dettagliate all'allegato 1 del Decreto 30 dicembre 2010, approdato alla Gazzetta Ufficiale (GU n. 270 del 19-11-2011).

Le procedure riguardano la presenza di indicazioni terapeutiche e il grado di diluizione inferiore a 1:10.000 e si basano sul parere della Commissione consultiva del farmaco veterinario, espresso nella seduta del 15 ottobre 2009.

E' il decreto legislativo n. 193/, a prevedere l'emanazione, con decreto del Ministro della salute, di apposite disposizioni per l'effettuazione delle prove d'innocuita' e le sperimentazioni precliniche e cliniche dei medicinali veterinari omeopatici in questione.

Sono soggetti ad una speciale procedura di registrazione semplificata i medicinali omeopatici veterinari che soddisfano tutte le seguenti condizioni: a) via di somministrazione descritta dalla Farmacopea europea o, in assenza di tale descrizione, dalla Farmacopea nazionale; b) assenza di indicazioni terapeutiche particolari sull'etichetta o tra le informazioni di qualunque tipo relative al medicinale veterinario; c) grado di diluizione tale da garantire l'innocuità del medicinale. In particolare il medicinale non può contenere più di una parte per 10.000 di tintura madre.