La Commissione ha modificato le norme relative alla prevenzione e al controllo delle malattie animali trasmissibili previste dal regolamento delegato (UE) 2020/687.
Con il
nuovo regolamento delegato (UE) 2026/322- pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea del 22 aprile - la Commissione interviene, in particolare, sulle misure riferite alle malattie animali di categoria A, operando un più chiaro distinguo per il settore dell'acquacoltura. Il nuovo regolamento comporta una sostanziale riscrittura del regolamento 2020/687, che viene aggiornato ai pareri scientifici di EFSA e all'esperienza acquisita. La Commissione interviene anche sulla definizione e gestione delle zone di restrizione e di sorveglianza, aggiornando le possibilità d'azione delle autorità competenti e introducendo in alcune situazioni una maggiore flessibilità, anche per tenere conto dell'impatto economico delle restrizioni.
Pulizia e disinfezione dello stabilimento - Il nuovo regolamento (UE) 2026/322 riscrive le disposizioni in materia di pulizia, disinfezione e controllo di insetti e roditori nello stabilimento colpito. Specialmente per le malattie di categoria A, pulizia e disinfezione costituiscono una delle misure di base di controllo, richieste dal regolamento (UE) 2016/429 per ridurre al minimo il rischio di diffusione di una malattia di categoria A confermata ed eliminare quanto prima l’agente patogeno. Le prescrizioni per la pulizia e la disinfezione consistono in diverse procedure dettagliate nel regolamento delegato (UE) 2020/687, ma che fanno tuttavia riferimento solo alla pulizia e alla disinfezione preliminari. Al riguardo interviene il nuovo regolamento delegato, a disciplinare l’intera procedura di pulizia e disinfezione, sia preliminare che finale.
Durata della pulizia e disinfezione- Nella zona soggetta a restrizioni istituita per una malattia di categoria A devono essere applicate misure di controllo delle malattie finché non siano state effettuate la pulizia e la disinfezione finali. Il nuovo regolamento fa chiaramente riferimento al completamento della pulizia e della disinfezione finali quale condizione da soddisfare prima della revoca delle misure di controllo delle malattie applicate nella zona di sorveglianza. Tuttavia, in determinate situazioni, ad esempio forza maggiore o un lungo periodo di condizioni meteorologiche sfavorevoli, il completamento della pulizia e della disinfezione finali potrebbe essere ritardato, prolungando in modo significativo la durata delle restrizioni, con gravi perturbazioni all’attività degli stabilimenti non colpiti situati nella zona di sorveglianza e significative perdite economiche per gli operatori coinvolti. Il nuovo regolamento consente, in tali circostanze eccezionali, la revoca delle misure di controllo delle malattie nella zona di sorveglianza prima del completamento della pulizia e della disinfezione finali purchè sia garantito che il rischio di diffusione della malattia di categoria A da tale stabilimento è trascurabile.
Visite ufficiali e campionamento- In seguito alla conferma di una malattia di categoria A i veterinari ufficiali sono tenuti a effettuare visite presso gli stabilimenti situati nella zona di protezione. Tali visite hanno lo scopo di eseguire i controlli e gli esami necessari, compreso il campionamento per gli esami di laboratorio, al fine di individuare precocemente l’eventuale diffusione della malattia di categoria A ad altri stabilimenti situati in tale zona. Le procedure per il prelievo di campioni presso gli stabilimenti da visitare e per gli esami clinici e di laboratorio presso gli stabilimenti visitati vengono aggiornate dal nuovo regolamento ai pareri scientifici dell' Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) richiamando la necessità di prelevare campioni per gli esami di laboratorio qualora i pertinenti dati scientifici raccomandino tali misure. Si introduce inoltre l’obbligo che le procedure di campionamento si basino sui pertinenti dati scientifici relativi alla malattia di categoria A in questione.
Raccomandazioni EFSA- Gli allegati II, da V a VIII, X e XI del regolamento delegato (UE) 2020/687 vengono riscritti per tenere conto delle raccomandazioni di EFSA in materia di misure, divieti e trattamenti di riduzione dei rischi efficaci pertinenti per ciascuna malattia di categoria A.
Prodotti di stabilimento con focolaio di malattia A- I prodotti provenienti da uno stabilimento in cui è stato confermato un focolaio di una malattia di categoria A possono comportare un rischio di diffusione della malattia di categoria A. I prodotti che sono stati spostati da un siffatto stabilimento durante un determinato periodo devono pertanto essere individuati dalla localizzazione e trattati o trasformati. Il nuovo regolamento specifica chiaramente che il rischio di diffusione della malattia di categoria A deve essere ridotto mediante il trattamento o la trasformazione di tali prodotti.
Zona soggetta a restrizioni- Fino ad ora, le possibilità dell’autorità competente di estendere o modificare la zona soggetta a restrizioni erano limitate a determinate situazioni. Il nuovo regolamento consente la modifica delle zone soggette a restrizioni, senza che ciò sia limitato a determinate situazioni, ampliando le possibilità per l’istituzione di un’ulteriore zona soggetta a restrizioni o per la modifica della zona soggetta a restrizioni, per prevenire efficacemente la diffusione della malattia di categoria A, in particolare quando la malattia di categoria A è presente anche negli animali selvatici o se si tratta di una malattia trasmessa da vettori.
Ripopolamento di uno stabilimento - Deve avvenire in modo da garantire che gli animali che lo ripopolano siano indenni dalla malattia di categoria A. Di conseguenza il veterinario ufficiale deve visitare lo stabilimento colpito almeno una volta e controllare tali animali. Le visite devono svolgersi entro un periodo specifico che tenga conto della data in cui gli animali sono stati introdotti nello stabilimento e dell’ultimo giorno del periodo di monitoraggio per la pertinente malattia di categoria A. Tuttavia, se il periodo di monitoraggio è superiore a 30 giorni, la Commissione stabilisce che la visita sia effettuata entro 30 giorni dalla data in cui gli animali sono stati introdotti nello stabilimento. Il nuovo regolamento tiene anche conto dei casi in cui il ripopolamento nello stabilimento colpito non avviene: quando l’operatore cessa la detenzione di animali o l’autorità competente ha concesso deroghe all’abbattimento di animali.
Visite sanitarie- Si correggono infine imprecisioni nell'uso delle terminologia nell’allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/687. A fini di chiarezza, la Commissione consolida il termine «visite sanitarie» eliminando l'uso del termine «ispezioni sanitarie» quando si intende la sorveglianza delle malattie.
Entrata in vigore - Il
regolamento delegato (UE) 2026/322 entra in vigore il 20simo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta, avvenuta in data 22 aprile 2026.