E' in corso di registrazione presso gli organi di controllo il decreto che definisce le modalità operative del "Registro unico delle movimentazioni del latte di bufala e dei suoi derivati”.
Il Registro ha la scopo di "assicurare la più ampia tutela degli interessi dei consumatori e di garantire la concorrenza e la trasparenza del mercato del latte di bufala e dei prodotti trasformati derivanti dall'utilizzo del latte bufalino". Il Registro - che poggia su una piattaforma telematica inserita in SIAN - contiene:
-i dati di produzione, trasformazione e commercializzazione del latte di bufala, dei semilavorati di bufala e dei prodotti da essi ottenuti, ivi compresi i coadiuvanti ed additivi qualora impiegati, -i quantitativi di latte di bufala, dei semilavorati di bufala o loro derivati provenienti da Paesi dell’Unione europea (UE) e non UE
Allevatori bufalini, i trasformatori, gli intermediari di latte di bufala - Sono gli operatori tenuti a registrarsi alla piattaforma, nell’apposita sezione dedicata nel Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e a svolgervi le attività di registrazione previste dalla
legge 21 aprile 2026 n. 75. Nel SIAN è pubblicato ed aggiornato un manuale operativo esplicativo delle funzionalità della piattaforma.
Interoperabilità con la BDN- Sulla piattaforma, gli allevatori bufalini dovranno riportare la produzione giornaliera delle bufale in lattazione, la cui consistenza dovrà collimare con la Banca dati nazionale (BDN). Ai fini di assicurare l’interoperabilità della piattaforma con la Banca dati nazionale (BDN), l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise provvede all’acquisizione automatica dei dati degli allevamenti bufalini inseriti nella banca dati dell’anagrafe zootecnica, con indicazione anche del numero dei capi presenti in ciascun allevamento distinti per sesso. Per la medesima finalità, il SIAN rende fruibili i dati relativi ai quantitativi di latti e di derivati prodotti
Avvio della piattaforma- La piattaforma entra in esercizio a far data dalla comunicazione di avvio della medesima pubblicata sul sito istituzionale del Masaf di cui è data adeguata diffusione agli operatori. In vista dell'attivazione del Registro, gli operatori sono tenuti a inviare, in formato elettronico, all'Ufficio territoriale dell'Ispettorato frodi (ICQRF), una descrizione dettagliata dello stabilimento dedicato alla produzione di Mozzarella di Bufala Campana DOP (planimetria, linee di produzione, serbatoi, ecc.)
Controlli e sanzioni- I controlli per il rispetto delle disposizioni del
decreto sono effettuati dall’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) che può avvalersi della collaborazione delle altre autorità di controllo operanti nel settore agroalimentare.
Pena sanzioni, gli operatori effettuano la registrazione alla piattaforma entro sessanta giorni dalla pubblicazione della comunicazione di avvio sul sito istituzionale del Masaf.