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SALUTE E BENESSERE ANIMALE

Camelidi, cervi e renne, chiarimenti sulla formazione

Camelidi, cervi e renne, chiarimenti sulla formazione
Chiarimenti dal Ministero sulla formazione degli operatori che trattano camelidi, cervi e renne. Precisato il riferimento normativo e il riconoscimento del pregresso.
Per questi operatori viene confermato l'obbligo di formazione in materia di salute e benessere animale, ma il riferimento normativo è il decreto 3 aprile 2025, non il decreto 6 settembre 2023. Quest'ultimo è principalmente rivolto alle specie da produzione alimentare). Per gli operatori che trattano camelidi, cervi e renne valgono i programmi formativi definiti dal DM 3 aprile 2025- sia nei contenuti che nelle modalità di erogazione - per le specie selvatiche ed esotiche. 

Tuttavia la formazione pregressa può essere riconosciuta. Infatti, coloro che - entro il termine del 31 dicembre 2026- avranno frequentato i programmi formativi già validati ed erogati in vigenza del decreto 6 settembre 2023 potranno comunque ritenere regolarmente soddisfatto l'obbligo formativo. La condizione posta dal Ministero della Salute è che tali programmi siano stati validati ed erogati prima che il decreto 6 settembre 2023 venisse modificato (qui il testo coordinato).
Tra le altre cose, le modifiche emanate a dicembre del 2025 sul DM 6 settembre 2023 hanno differito la scadenza dell’obbligo formativo al 31 dicembre 2026.

pdfDM_6_SETTEMBRE_2023_TESTO_COORDINATO_CON_LE_MODIFICHE.

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