Più flessibilità nella gestione nazionale di piani strategici per la PAC. Possibilità per gli Stati Membri di supporto ai regimi ecologici e pagamenti complementari per emergenze animali
Il Parlamento italiano sta discutendo le proposte modifica dei regolamenti sulla Politica Agricola Comune (PAC). A proporle sono le istituzioni europee, con una scadenza ultima fissata per l'Italia al 5 settembre prossimo. I regolamenti in questione trattano dei piani strategici nazionali, della condizionalità e dei relativi finanziamenti. Le modifiche sono finalizzate a semplificare gli oneri burocratici per attingere alle risorse europee e ad offrire maggiore supporto economico-competitivo, in risposta alle "diffuse proteste degli agricoltori all'inizio del 2024".
Flessibilità sui piani strategici nazionali- Le semplificazioni proposte riguarderanno anche gli Stati Membri ai quali viene accordata una maggiore flessibilità nella gestione dei piani strategici della PAC, ad esempio eliminando l'obbligo di revisione del piano in conseguenza di sopraggiunti atti giuridici dell'UE, interrompendo così il meccanismo di verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione del piano. Si pemette inoltre agli Stati Membri di interessare la Commissione a scopo autorizzativo solo per modifiche sostanziali dei piani strategici.
Gli Stati membri potranno dare supporto economico- Le proposte di modifica danno la possibilità agli Stati Membri di intervenire finanziariamente, con sostegni complementari, laddove oggi non era consentito: in caso di superamento virtuoso dei requisiti minimi imposti dalla legge - fra cui benessere animale e resistenza antimicrobica- e in caso di calamità, epidemie animali comprese.
Benessere animale e riduzione degli antimicrobici- Si consente agli Stati membri di concedere un sostegno per gli impegni che contribuiscono al rispetto dei requisiti obbligatori imposti dal diritto nazionale, che vanno oltre i requisiti minimi stabiliti dal diritto dell'Unione, indipendentemente dal fatto che essi siano stati imposti di recente o fossero già esistenti.
Ciò riguarda in particolare gli sforzi di conseguimento di obiettivi più ambiziosi in materia di ambiente, clima, benessere degli animali e resistenza antimicrobica.
In aggiunta, si elimina la penalità del periodo (anche 24 mesi) durante il quale può essere concesso il sostegno per gli impegni nell'ambito dei regimi ecologici. Si ammette quindi la possibilità di pagamento annuale per unità di bestiame adulto.
Pagamenti complementari per malattie animali- Gli Stati membri potranno erogare pagamenti complementari per calamità naturali, eventi climatici avversi o eventi catastrofici. Il sostegno è subordinato al riconoscimento formale, da parte dell'autorità competente nazionale di tali eventi calamitosi, tra i quali possono rientrare le misure adottate nei confronti delle malattie animali elencate (regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882) o emergenti (regolamento (UE) 2016/429). Il pagamento è subordinato al raggiungimento di determinate soglie di danno: le malattie animali devono aver comportato la distruzione di almeno il 30 % della produzione media annua dell'agricoltore nei tre anni precedenti o di una media triennale calcolata sui cinque anni precedenti.
L'incognita risorse- Poiché non è possibile prevedere in anticipo il verificarsi di circostanze eccezionali che potrebbero beneficiare di un sostegno sotto forma di misure eccezionali, l'incidenza sul bilancio non può essere quantificata. Spetta quindi agli Stati Membri "elaborare solide strategie di gestione dei rischi e delle crisi con il sostegno finanziario dei piani strategici della PAC" compresi i nuovi strumenti proposti.
Entrata in vigore- Le modifiche proposte dalla UE potrebbero entrare in vigore dal 16 ottobre 2025.
Atto dell'Unione europea n. COM(2025) 236 definitivoProposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del
regolamento (UE) 2021/2115 e del
regolamento (UE) 2021/2116