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IL TESTO

DL cibi sintetici, precisazioni su divieti e principio di precauzione

DL cibi sintetici, precisazioni su divieti e principio di precauzione
No a strumentalizzazioni: Lollobrigida puntualizza che alimenti e mangimi sintetici saranno vietati anche all'importazione. Applicato il principio di precauzione. "Il DL nasce da raccolta firme".

Con il disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 marzo si vieta anche l'importazione in Italia di alimenti e mangimi sintetici. Lo precisa il Ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, "nonostante ci sia ancora chi tenta di affermare il contrario strumentalmente".

L'articolo 2 del disegno di legge- Il Ministro fa riferimento all'articolo 2 (Divieto di produzione e commercializzazione di alimenti e mangimi sintetici) che così recita nella bozza diffusa alla stampa: " Sulla base del principio di precauzione di cui all’articolo 7 del regolamento (CE) 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, è vietato agli operatori del settore alimentare e agli operatori del settore dei mangimi, impiegare nella preparazione di alimenti, bevande e mangimi, vendere, detenere per vendere, importare, produrre per esportare, somministrare oppure distribuire per il consumo alimentare, alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati"

Principio di precauzione- Il Regolamento europeo 178/2002 stabilisce che "qualora, in circostanze specifiche a seguito di una valutazione delle informazioni disponibili, venga individuata la possibilità di effetti dannosi per la salute ma permanga una situazione d'incertezza sul piano scientifico, possono essere adottate le misure provvisorie di gestione del rischio necessarie per garantire il livello elevato di tutela della salute che la Comunità persegue, in attesa di ulteriori informazioni scientifiche per una valutazione più esauriente del rischio.

Riesame del principio di precauzione- Lo stesso Regolamento richiede che il principio di precauzione sia applicato cn misure "proporzionate"  limitandosi alle sole restrizioni al commercio necessarie per raggiungere il livello elevato di tutela della salute perseguito nella Comunità. Si dovrà tenere conto "della realizzabilità tecnica ed economica" delle misure adottate, da riesaminare entro un tempo ragionevole a seconda della natura del rischio per la vita o per la salute che è stato individuato. Nel riesame ci si dovrà basare sulle "informazioni scientifiche necessarie per risolvere la situazione di incertezza scientifica e per realizzare una valutazione del rischio più esauriente".

Un testo condiviso- Il Ministro Lollobrigida ha poi chiarito che il provvedimento "nasce dalle istanze di associazioni di categoria, agricoltori, Regioni e Consigli comunali, di diverso colore politico, che hanno approvato provvedimenti contro gli alimenti prodotti in laboratorio. Richieste arrivate anche attraverso una raccolta firme- ha aggiunto- e che il Governo Meloni ha recepito per tutelare la salute pubblica in base al principio di precauzione. Si tratta quindi di un ddl condiviso, che ha un sostegno trasversale".

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