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DM MIPAAF

DM produzioni animali biologiche: il ruolo del veterinario

DM produzioni animali biologiche: il ruolo del veterinario
Il Ministero delle Politiche Agricole attua il Regolamento europeo sul biologico. Il DM, alla Corte dei Conti, puntualizza e assegna al Medico Veterinario alcuni compiti.




E' in corso di registrazione alla Corte dei Conti il decreto ministeriale che attua il nuovo regolamento europeo sulla produzione biologica. E' il sito del Mipaaf a pubblicare il testo con la firma digitale del Sottosegretario Francesco Battistoni. Il provvedimento reca disposizioni per l'attuazione omogenea sul territorio nazionale del regolamento 2018/848 sulla produzione biologica (vegetale e animale) e nel contempo aggiorna la normativa nazionale in materia.

Norme di produzione animale- Il decreto del Mipaaf rimanda all'Allegato 2, parte 2 del Regolamento 201/848 che disciplina tutte le norme per la produzione animale biologica che coinvolgono aspetti di sanità animale e di benessere animale, la gestione dei trattamenti veterinari e dell'alimentazione animale. E' il regolamento europeo a indicare, in questo allegato, le attività e le funzioni di competenza del Medico Veterinario. Il decreto ministeriale del Mipaaf le attua, puntualizzandone l'applicazione in tre ambiti specifici: il taglio della coda negli ovini, l'impiego di vitamine nei ruminanti previa dichiarazione veterinaria e deroghe all'alimentazione naturale in acquacoltura.

Taglio della coda negli ovini -
Il  Regolamento 2018/848  consente il taglio della coda negli ovini solo "a seguito del parere obbligatorio e vincolante di un medico veterinario dell’Autorità sanitaria competente per territorio". Tale parere è reso al singolo allevamento, al permanere delle condizioni che l’hanno determinato, al fine di migliorare la salute, il benessere o l'igiene degli animali o nei casi in cui sia necessaria per garantire la sicurezza dei lavoratori. Inoltre queste pratiche devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal punto 19 (Mutilazioni e altre pratiche) dell’allegato al Decreto legislativo sulla protezione degli animali negli allevamenti (D. Lgs. n. 146 del 26 marzo 2001) quindi sono effettuate sotto il controllo del medico veterinario dell'azienda.

Vitamine per l'alimentazione dei ruminanti
- Il Mipaaf concede l'autorizzazione (prevista dall’allegato III, Parte B, punto 3.a del regolamento (UE) 2021/1165), per l’utilizzo di vitamine A, D ed E che siano ottenute con processi di sintesi e identiche alle vitamine derivanti da prodotti agricoli per i ruminanti. La necessità di ricorrere all’apporto delle vitamine A, D ed E nell’alimentazione dei ruminanti deve essere formalmente dichiarata dall'operatore e supportata da una attestazione rilasciata da parte del veterinario aziendale.

Acquacoltura- Il regolamento 2018/848 prevede che qualora non siano disponibili mangimi naturalmente presenti negli stagni e nei laghi, o non lo siano in quantità sufficiente, possono essere somministrati mangimi biologici di origine vegetale, di preferenza coltivati nell’azienda, o alghe. In questo caso gli operatori conservano i documenti giustificativi che attestano la necessità di utilizzare tali mangimi aggiuntivi. Il decreto nazionale del Mipaaf specifica che questi "documenti giustificativi" sono rappresentati da prescrizioni rilasciate da medici veterinari specializzati.

Banche dati- Il decreto contiene anche norme sulle banche dati riguardanti materiale riproduttivo, animali, acquacoltura e mangimi proteici biologici per pollame e suini.

Concessione di deroghe- Considerata l'indisponibilità di pulcini biologici con meno di tre giorni di età, di novellame biologico sul territorio nazionale e di mangimi proteici biologici per pollame e suini, il Ministero delle Politiche Agricole concede una deroga, con procedura semplificata, sia per l’introduzione di pulcini non biologici con meno di tre giorni di età e di novellame non biologico sia per l’autorizzazione all’uso di mangimi proteici non biologici per pollame giovane e suinetti considerata l’attuale indisponibilità di mangimi proteici biologici.

Controlli- Il controllo delle attività svolte da un operatore è affidato a un unico organismo di controllo.

Etichettatura- Infine, il decreto semplifica la modalità di etichettatura dei prodotti biologici, uniformandola a quanto previsto dal regolamento (UE) 2018/848.


Decreto Ministeriale 20 maggio 2022 n. 229771
Disposizioni per l'attuazione del regolamento (UE) 2018/848 relativo alla produzione biologica