• Utenti 10
  • Articoli pubblicati dal 4 novembre 2001: 30955
FINO A GIUGNO 2022

Veterinari, da oggi obbligatoria anche la dose booster

Veterinari, da oggi obbligatoria anche la dose booster
Dal 15 dicembre, l'obbligo di vaccinazione anti- SARS CoV-2 include la somministrazione della dose di richiamo del ciclo vaccinale primario.


E' esecutivo da oggi, 15 dicembre, l'obbligo di profilassi anti Covid previsto dal decreto legge 26 novembre 2021, n. 172. Il provvedimento estende e modifica le norme sull'obbligo di vaccinazione (ciclo primario) introdotte il 1 aprile di quest'anno nei confronti di tutte le professioni sanitarie. L'estensione dell'obbligo riguarda la dose di richiamo vincolante, tanto quanto il ciclo vaccinale primario, per poter continuare ad esercitare la professione; le modifiche riguardano la modalià di controllo e di verifiche spostate dalla competenza delle Asl a quella degli Ordini professionali. Le norme del decreto 172/2021 si applicano per sei mesi, fino al 15 giugno 2022.

Esenzione- Non sussiste l'obbligo vaccinale - e quindi  la vaccinazione può essere omessa o differita- solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2.
 
Verifica dell'osservanza all'obbligo - Il decreto legge ha stabilito che siano gli Ordini  - per il tramite delle rispettive Federazioni nazionali avvalendosi della Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale-DGC) - ad eseguire  "immediatamente" la verifica automatizzata del possesso delle certificazioni verdi comprovanti l'avvenuta vaccinazione anti Sars-Cov-2.

Fase di confronto- Qualora dalla Piattaforma nazionale-DGC non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti Sars-CoV-2, anche con riferimento alla dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario,  si apre una fase di confronto. In particolare, l'Ordine professionale territorialmente competente invita l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione o dell'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.
In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l'Ordine invita l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale.

Comunicazione alla Federazione Nazionale- Decorsi i tre giorni, qualora l'Ordine professionale accerti il mancato adempimento dell'obbligo ne dà comunicazione alle Federazioni nazionali competenti e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro.

Il datore di lavoro-
Per il periodo in cui la vaccinazione è giustificatamente omessa o differita, il datore di lavoro deve adibire tali soggetti a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Penalità anche per l'Ordine inadempiente- In assenza della comunicazione alla Federazione nazionale circa la mancata vaccinazione obbligatoria da parte del proprio iscritto, l'Ordine è passibile di commissariamento ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233.

Accertamento e sospensione- L'atto di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale è adottato da parte dell'Ordine territoriale competente. Esso ha natura dichiarativa, non disciplinare, e determina l'immediata sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie. L'accertamento dell'inadempimento è annotato nel relativo Albo professionale.
La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato all'Ordine territoriale competente e, per coloro che abbiano un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro, del completamento del ciclo vaccinale primario e, per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose di richiamo. La sospensione decade comunque decorsi sei mesi dal 15 dicembre 2021.

Prima iscrizione all'Albo professionale- Non potranno iscriversi all'Albo dell'Ordine territoriale, i professionisti sanitari inadempienti rispetto all'obbligo vaccinale, "requisito ai fini dell'iscrizione" fino alla scadenza del termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.

Dose booster: indicazioni per chi ha avuto l'infezione
Obbligo vaccinale, verifiche Nas sui sanitari sospesi
Come ottenere il green pass dopo la dose di richiamo