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OBBLIGO DI PROTEZIONE

Mascherine di comunità: via libera a quelle autoprodotte

Mascherine di comunità: via libera a quelle autoprodotte
Il DPCM della cosiddetta Fase 2 definisce quando è obbligatorio usare la mascherina. Importabili anche se in lingua non italiana.

Sdoganate le mascherine autoprodotte e sdoganabili le mascherine di importazione anche se scritte in un'altra lingua o prive del marchio CE. Il nuovo DPCM della Presidenza del Consiglio dei Ministri e una nuova ordinanza del ministero della salute semplificano e chiariscono le modalità di uso e di approvvigionamento delle mascherine.

Quando è obbligatorio indossare la mascherina-  E' obbligatorio sull'intero territorio nazionale usare protezioni delle vie respiratorie:
- nei luoghi chiusi accessibili al pubblico
- sui mezzi di trasporto
- in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire la distanza di sicurezza.
Non sono soggetti all'obbligo:
-i bambini al di sotto dei sei anni
- i soggetti con forme di disabilita' non compatibili con l'uso continuativo della mascherina
- i soggetti che interagiscono con i predetti.

Mascherine di comunità-  Il nuovo DPCM consente l'uso di mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilita', forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.
L'utilizzo delle mascherine di comunita' si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.

DPI d'importazione in ambito sanitario-  Per velocizzare le procedure di importazione, il Ministero della Salute ha semplificato il nulla osta sanitario rilasciato dagli USMAF sui " beni mobili" (dai ventilatori ai DPI) necessari a fronteggiare l'emergenza COVID-19. Vi rientrano tutti i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) ed in particolare le mascherine FFP2,FFP3, N95, KN95 . 
Per la durata dello stato di emergenza sanitaria (fino 31 luglio 2020) potranno avere il nulla osta sanitario, i DPI di importazione anche se etichettati utilizzando una lingua diversa dall'italiano (purchè si tratti di una lingua dell'Unione Europea). Se privi del marchio CE, il Ministero ha previsto che venga fatta una una valutazione preliminare di conformità ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza. 
Il fabbricante dovrà sempre registrarsi -  nonche' registrare il proprio dispositivo medico - nella banca dati del Ministero della salute.

La procedura semplificata riguarda i beni/DPI destinati alle Regioni, Enti Locali, Pubbliche Amministrazioni, strutture ospedaliere o sanitarie, i soggetti che esercitano servizi pubblici essenziali, nonché imprese che prestano servizi presso strutture ospedaliere o sanitarie.

Nella foto una mascherina di comunità realizzata dalla dottoressa Daniela Boltrini

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 aprile 2020
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.
In vigore dal 4 maggio 2020
ORDINANZA 26 aprile 2020
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.