• Utenti 10
  • Articoli pubblicati dal 4 novembre 2001: 30861

CAUDOTOMIA: LINEA GUIDA SU DIVIETO ED ECCEZIONI

CAUDOTOMIA: LINEA GUIDA SU DIVIETO ED ECCEZIONI
Con la ratifica della Convenzione Europea per la Protezione degli Animali da Compagnia, in vigore dal 1 novembre 2011, la disciplina europea degli interventi chirurgici non terapeutici è ratificata come Legge dello Stato italiano. La Fnovi ha prodotto una Linea guida.
Si tratta di un documento per l'applicazione, in conformità al Codice Deontologico del Medico Veterinario, dell'articolo 10 (Interventi chirurgici) della Convenzione. La Linea Guida, che si basa anche sul parere del Consiglio Superiore di Sanità reso il 13 luglio 2011, offre una lettura dei divieti e delle eccezioni coerente con gli obblighi deontologici del Medico Veterinario, stante l'elevato grado di discrezionalità che la Legge affida al professionista, in quanto unica professionalità dotata delle competenze indispensabili per discernere, in scienza e coscienza e sotto la propria responsabilità, le circostanze che possono rientrare nelle eccezioni previste dalla Convenzione.

Nessun'altra figura è titolata all'esecuzione degli interventi chirurgici non terapeutici né alla valutazione delle circostanziate e circoscritte eccezioni ammesse dalla Legge (Articolo 10, comma 3, lettera a).
La Linea Guida rappresenta quindi una opportuna sottolineatura della titolarità professionale attribuita in via esclusiva al Medico Veterinario e giunge tempestiva nel momento in cui le cronache riferiscono di reati penali commessi in abuso di professione e maltrattamento animale per caudotomia tramite il ricorso ad elastici ad opera di laici, segno anche della necessità che i medici veterinari informino correttamente clienti/proprietari ed operatori del settore sulle norme in vigore e le conseguenze penali della loro violazione.


La Convenzione, a cui Governo e Parlamento italiano hanno dato "piena ed intera esecuzione" dispone il divieto generale dei seguenti casi:
-interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un animale da compagnia o finalizzati ad altri scopi non curativi, in particolare: il taglio della coda; il taglio delle orecchie; la recisione delle corde vocali; l'asportazione delle unghie e dei denti
- tutti gli interventi aventi finalità estetica, compresi gli interventi morfologici per adeguamento a standard di razza.

Eccezioni al divieto generale

- interventi per impedire la riproduzione
- se un medico veterinario considera un intervento non curativo necessario sia per ragioni di medicina veterinaria, sia nell'interesse di un determinato animale

Le ragioni di medicina veterinaria

Quando un medico veterinario può considerare un intervento non curativo necessario "per ragioni di medicina veterinaria"? La Fnovi precisa che sulla base del parere fornito dal Css, fra le eccezionali ragioni di medicina veterinaria - previste dall'articolo 10, comma 2, lettera a) - rientra solo la caudotomia neonatale preventiva da eseguirsi esclusivamente a cura del medico veterinario (nella prima settimana di vita, in sedazione e con anestesia locale) in alcune razze di cani da ferma, riporto e cerca come da Allegato 1, suscettibili di essere esposte a problemi sanitari in età adulta, allo scopo di abbattere il rischio di lesioni alla coda, difficilmente curabili con trattamenti conservativi.

Il concetto di "interesse di un determinato animale"

Quando un medico veterinario può considerare un intervento non curativo necessario "nell'interesse di un determinato animale"? La Linea guida Fnovi ritiene che la valutazione del Medico Veterinario debba portare a una individuazione rigorosamente restrittiva delle ipotesi in campo, riconducendole ai soli casi di caudotomia neonatale preventiva anzidetta. Situazioni rare e straordinarie in cui la mancata amputazione può gravemente compromettere l'attività dell'animale dovranno essere valutate con la massima prudenza. Valga in via generale il principio bioetico della non maleficenza, cioè di non provocare danni ad alcun essere vivente quando non legati al conseguimento di un beneficio superiore.

Obblighi in capo al medico veterinario


Il Medico che esegua la caudotomia neonatale preventiva dovrà ottemperare ad una serie di adempimenti previsti dalla Linea Guida, fra cui verificare che il cane appartenga alle razze della tabella stilata dal Consiglio Superiore di Sanità, acquisire la dichiarazione del richiedente la prestazione circa l'effettivo utilizzo del cane per futura attività sportivo-venatoria e produrre un certificato relativo alla prestazione chirurgica eseguita, che dovrà accompagnare sempre la documentazione sanitaria del cane;
Raccomandando la più accurata lettura del testo integrale della Convenzione e della Linea Guida, la Federazione sottolinea- in un articolo a firma della Vice Presidente Fnovi, Carla Bernasconi- che lo spazio di derogabilità dal divieto generale "non va inteso in senso permissivo" ed esorta gli Ordini provinciali alla vigilanza sulla corretta osservanza della Linea Guida, che esclude ogni possibile abuso o interpretazione estensiva o strumentale delle eccezioni.

Fac simile documentazione del medico veterinario a cura della Fnovi

pdfPARERE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITA.pdf426.07 KpdfLE RAZZE NELLA TABELLA DEL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITA.pdf164.87 KBB