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ANALISI DEL RISCHIO

Trasparenza e indipendenza: è iniziato il conto alla rovescia

Trasparenza e indipendenza: è iniziato il conto alla rovescia
Il 27 marzo 2021 entrerà in vigore il nuovo regolamento europeo che renderà più trasparente l'analisi del rischio nella catena alimentare. 

L'EFSA ha pubblicato un documento pratico rivolto agli operatori della catena alimentare per agevolare l'attuazione del nuovo Regolamento UE 2019/1381. E' infatti alle porte l'entrata in vigore delle nuove regole sulla trasparenza dell'analisi del rischio dei prodotti alimentari commercializzati nell'Unione e sulla indipendenza di EFSA, l'Autorità preposta all'analisi del rischio.

Perchè un nuovo Regolamento- L'analisi del rischio èun processo costituito da tre componenti interconnesse: valutazione, gestione e comunicazione del rischio. Proprio quest'ultima componente è stata considerata "di scarsa efficacia, con ripercussioni sulla fiducia nutrita dai consumatori nei risultati del processo di analisi del rischio".
La comunicazione del rischio dovrà invece spiegare in maniera "precisa, chiara, completa, coerente, adeguata e tempestiva" sia i risultati della valutazione del rischio sia come si traducono in decisioni sulla gestione del rischio. Data l'ambiguità con cui i cittadini percepiscono la differenza tra "pericolo" e "rischio", la comunicazione dovrà anche chiarire questa distinzione.

Indipendenza di EFSA- L'obiettivo del Regolamento è di elaborare un Piano generale sulla comunicazione del rischio, in stretta collaborazione fra l'EFSA e gli Stati membri, potenziando il ruolo degli Stati membri e di tutte le parti coinvolte nel consiglio di amministrazione dell'Agenzia.
A sua volta, gli organi amministrativi dell'EFSA dovranno "assicurare, nella più ampia misura possibile, che gli esperti nominati membri dei gruppi di esperti scientifici siano scienziati che svolgono altresì attivamente attività di ricerca e che pubblicano le conclusioni di tali attività in riviste scientifiche sottoposte a revisione tra pari, a condizione che soddisfino i criteri rigorosi di eccellenza e indipendenza".

Inversione dell'onere della prova- Un'altra novità riguarda le procedure di autorizzazione: spetta al richiedente  dimostrare, in base alle conoscenze scientifiche di cui questi dispone, di rispettare le prescrizioni dell'Unione. "Tale principio parte dalla premessa che si tutela meglio la salute umana, la salute animale e, ove opportuno, l'ambiente addossando al richiedente o al notificante l'onere della prova, vale a dire di dimostrare che l'oggetto della sua domanda o notifica è sicuro prima dell'immissione sul mercato, invece che obbligando le autorità pubbliche a dimostrarne la pericolosità per poterne vietare la commercializzazione".

Non solo studi di parte- L'opinione pubblica è preoccupata che le valutazioni dell'Autorità in rapporto alle procedure di autorizzazione siano basate principalmente su studi dell'industria. È della massima importanza che l'Autorità svolga ricerche nella letteratura scientifica al fine di prendere in considerazione altri dati e studi esistenti sull'oggetto sottoposto a valutazione. Sarà quindi opportuno disporre che siano consultati terzi, subito dopo la pubblicazione degli studi presentati dall'industria. Fermo restando il principio che l'onere di dimostrare il rispetto delle prescrizioni dell'Unione ricade sull'industria, si potranno commissionare studi supplementari con l'obiettivo di verificare gli elementi di prova utilizzati nella valutazione del rischio.

Segreto industriale-
E' inoltre previsto un elenco di informazioni la cui divulgazione potrebbe danneggiare gli interessi commerciali dell'industria  in maniera significativa e che non dovrebbero quindi essere divulgate al pubblico. Tali informazioni dovrebbero comprendere il processo di fabbricazione e produzione, inclusi il metodo e i suoi aspetti innovativi, come pure le specifiche tecniche e industriali, quali le impurezze, inerenti a tale processo, eccettuate le informazioni che sono pertinenti per la valutazione della sicurezza. Tali informazioni dovrebbero essere divulgate solo in circostanze molto circoscritte ed eccezionali, riguardanti prevedibili effetti sulla salute oppure quando le autorità competenti hanno individuato l'urgente necessità di tutelare la salute umana o animale o l'ambiente.

Preparazione e formazione
- Per non arrivare impreparati all'appuntamento del 27 marzo, l'Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare ha dettagliato gli adeguamenti per chi già commercializza- o intenda farlo per la prima volta-  prodotti alimentari sul mercato unionale. Le disposizioni sono il frutto di consultazioni condotte nel 2020 fra i portatori di interesse, la Commissione europea e gli Stati membri dell'Unione.

EFSA produrrà ulteriori materiali ausiliari, video tutorial e sessioni formative. Sul sito web dell'EFSA è disponibile il calendario delle attività in programma.

Regolamento (UE) 2019/1381 relativo alla trasparenza e alla sostenibilità dell'analisi del rischio dell'Unione nella fiera alimentare.