Meno burocrazia in stalla. Accogliendo la richiesta della Sivar, il Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria ha fornito chiarimenti sulle registrazioni dei trattamenti farmacologici sugli animali da reddito, evitando le annotazioni ininfluenti ai fini della tracciabilità. Il Ministero della Salute ha accolto la richiesta della Sivar di contenere il numero di registrazioni dei trattamenti farmacologici in allevamento e di consentire, attraverso l'eliminazione di scritture ininfluenti rispetto alle garanzie di tracciabilità, una maggiore sburocratizzazione dell'attività veterinaria in azienda.
Nel corso di questi mesi, la Sivar e l'Anmvi hanno esaminato le possibili modifiche dell'art. 79 (Registro dei trattamenti di animali destinati alla produzione di alimenti) del Codice del farmaco veterinario. Alla luce del dettato europeo e del supporto legislativo del Prof. Franco Pezza della Facoltà di Veterinaria di Milano, il confronto con il Ministero della Salute ha portato alla soluzione interpretativa e di indirizzo pratico contenuta nella nota trasmessa all'Anmvi dal Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, della Nutrizione e della Sicurezza degli Alimenti il 13 agosto scorso.
In sostanza, i farmaci dispensabili con ricetta diversa dalla triplice copia potranno seguire una prassi semplificata. Si legge infatti nella nota ministeriale: "al fine di consentire lo snellimento delle procedure burocratiche di registrazione dei medicinali veterinari nell'azienda zootecnica si ritiene possibile registrare nel registro dei trattamenti i medicinali veterinari dispensabili con ricetta in triplice copia, con le modalità previste dall'articolo 79 del decreto legislativo 193/2006, per quanto riguarda altresì i farmaci dispensabili mediante altre tipologie di ricetta, gli adempimenti di registrazione vengono ritenuti assolti mediante la conservazione delle ricette medesime per un periodo di almeno 5 anni e la registrazione, nel registro dei trattamenti, del numero della ricetta, della data di emissione e della data di inizio del trattamento, per quei farmaci per i quali non è previsto il tempo di sospensione. La conservazione della ricetta, unitamente alla registrazione del numero e data della ricetta nonché della data di inizio trattamento garantiscono la tracciabilità del farmaco veterinario nonché la terapia effettuata".
La necessità di un chiarimento, si era evidenziata in seguito all'emanazione di una recente circolare, che la Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario ha trasmesso alla Regione Emilia Romagna, nella quale si legge che "i proprietari ed i responsabili di animali destinati alla produzione di alimenti devono riportare sul registro dei trattamenti i dati richiesti dal comma stesso nel caso di farmaci dispensati con ricetta medico veterinaria".?
Il risultato, condiviso e sostenuto dalla Fnovi, è un apprezzabile segnale di disponibilità da parte delle Autorità ministeriali ad evitare superflui appesantimenti burocratici nella pratica professionale.