Fra le modifiche al Codice dell'Ambiente ve ne sono alcune che riguardano i rifiuti prodotti nell'attività veterinaria. Le modifiche sono poche e marginali, ma gli interessati devono fare attenzione alla scadenza del 13 febbraio.
Il Decreto Legislativo 4/2008 ha apportato molte modifiche al Codice dell'Ambiente (D. Leg. 152/2006) anche per quanto riguarda la normativa sui rifiuti. Per quanto riguarda l'attività veterinaria tuttavia le modifiche rispetto alla situazione precedente risultano essere poche e riguardare solo situazioni marginali. Esse infatti si applicano a:
- Coloro la cui attività è configurabile come impresa e che pertanto sono obbligati a tenere il registro di carico e scarico dei rifiuti pericolosi. La modifica consiste nel fatto che è stato reintrodotto, dopo che il Codice dell'Ambiente l'aveva inizialmente abolito, l'obbligo di vidimazione del suddetto registro, che tuttavia non dovrà più essere effettuata all'Ufficio del Registro ma presso le Camere di Commercio. Per la vidimazione sarà richiesto un diritto di segreteria pari a 30,00 €, mentre non è prevista l'applicazione né dell'imposta di bollo né della tassa di concessione governativa. Purtroppo attualmente non è ancora chiaro se la vidimazione debba essere reiterata anche per i registri già vidimati a suo tempo dagli Uffici del Registro, per cui le possibili vie d'uscita a questa situazione di incertezza sono o quella di chiedere il parere in merito della Provincia competente e poi comportarsi di conseguenza, o quello di procedere direttamente al pagamento dei 30 € e alla consegna del registro alla CCIAA per la vidimazione entro il termine ultimo previsto per l'adempimento che corrisponde all'entrata in vigore del D. Leg. 4/2008, ovvero il 13 febbraio 2008.
- I produttori iniziali di rifiuti pericolosi che raccolgono e trasportano, ai fini dello smaltimento, i propri rifiuti in quantità non superiori a 30 kg o 30 lt al giorno. Nonostante esistano ancora attualmente problemi interpretativi risalenti al periodo di emanazione del Codice dell'Ambiente dovuti al fatto che non è chiaro se il produttore iniziale che non si configura come impresa possa effettuare la raccolta e il trasporto dei propri rifiuti pericolosi nelle condizioni di cui sopra, nel caso ciò dovesse avvenire, per coloro che attuano tale modalità di conferimento dei rifiuti è stato reintrodotto l'obbligo di presentazione del Modello Unico di Denuncia (MUD) da presentarsi alle CCIAA entro il 30 aprile di ogni anno. Giorgio Neri