Le condizioni per l’invio degli animali delle specie sensibili alla Blue Tongue verso i territori stagionalmente liberi prevedono che il territorio di provenienza NON sia un territorio con infezione in atto (ZP). La precisazione è contenuta nella circolare ministeriale diffusa il 14 dicembre dalla Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario, che ieri è nuovamente intervenuta con una nota di chiarimento all’indirizzo degli Assessorati Regionali, IZS, autorità e organizzazioni competenti. La nota precisa le possibilità di deroga alle disposizioni sopra richiamate: animali provenienti da queste zone (ZP) possono essere movimentati solo se vaccinati nei confronti di tutti i sierotipi presenti nel territorio di origine da almeno 30 giorni. Considerando che attualmente non esiste la disponibilità di un vaccino per il BTV1 e per il BTV8 ne consegue che gli animali provenienti dalle zone soggette a restrizione per il BTV1 (Sardegna) e il BTV8 ( Nord Europa)possono essere movimentati esclusivamente a partire dalle zone di sorveglianza (ZS). In via cautelativa, inoltre, si stabilisce che la partenza da queste zone sia permessa solo se gli animali soggiornano per un periodo almeno pari alla durata massima della viremia (60 giorni) all’interno di un territorio stagionalmente libero. Quindi considerando che il periodo stagionalmente libero termina il 4 marzo 2007 si rende opportuno precisare che gli animali potranno essere introdotti a partire dalle zone di sorveglianza suddette fino al 3 gennaio 2007. Per quanto riguarda gli animali provenienti dalle zone di sorveglianza per il sierotipo 8, tale termine può essere prolungato nel caso in cui il Paese d’origine certifichi la cessazione delle attività del vettore nei territori di provenienza degli animali attraverso il proprio sistema di epidemiosorveglianza “.
La circolare miniiteriale allega la Decisione 858 del 28 novembre 2006 che modifica la decisione 2005/953/CE per quanto concerne le zone soggette a restrizioni per la blue tongue.