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NUOVI CORSI E FACOLTA’, DIVIETO IN FINANZIARIA

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L’articolo 71 della Finanziaria 2007 introduce il divieto temporaneo di istituire nuove facoltà e corsi di studio: “1. Per gli anni dal 2007 al 2009 incluso, è fatto divieto alle università statali e non statali, autorizzate a rilasciare titoli accademici aventi valore legale, di istituire ed attivare facoltà e corsi di studio in sedi diverse da quella ove l’ateneo ha la sede legale e amministrativa. Per le facoltà e i corsi di studio già funzionanti alla data di entrata in vigore della legge finanziaria in sedi didattiche diverse i competenti organi statutari procedono alla modifica ed integrazione delle convenzioni stipulate con gli enti locali e con gli altri enti pubblici e privati sottoscrittori, in modo da assicurare, per un numero di anni non inferiore a venti, il funzionamento ordinario delle facoltà e dei corsi stessi in termini di risorse finanziarie, strumentali e di strutture edilizie. Le convenzioni, sono trasmesse al Ministero dell’università e della ricerca entro il 31 dicembre 2007 per l’acquisizione del parere di congruità del Comitato Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario. In mancanza di trasmissione o in caso di parere negativo, i corsi di studio sono disattivati a decorrere dall’anno accademico successivo a quello in cui è intervenuta la valutazione, fermo restando il diritto, per gli studenti iscritti, di completare il corso entro la durata legale dello stesso.