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ACCESSO PROGRAMMATO

Sul numero chiuso giudicherà la Corte Costituzionale

Sul numero chiuso giudicherà la Corte Costituzionale
Il Consiglio di Stato ha rinviato alla Consulta la questione di legittimità. Casus belli il test unico e le graduatorie dei singoli Atenei. Violato il principio di uguaglianza? La Corte chiarirà se è legittimo il diritto all'accesso all'istruzione universitaria come disciplinato dalla legge 264/99.

Quella Legge sarebbe in contrasto anche con i principi affermati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo: i test d'ingresso alle Facoltà a numero programmato sono uguali in tutta Italia, si svolgono nelle stesse date nelle varie sedi in contemporanea. La domanda che la sesta sezione del Consiglio di Stato (ordinanza 3541/12) rinvia alla Corte Costituzionale è: perché non c'è una graduatoria unica nazionale? Ogni Ateneo organizza le proprie, in possibile violazione del principio costituzionale di uguaglianza.

Al Consiglio di Stato si erano appellati il Ministero dell'Università e l'Università degli Studi di Bologna. All'origine del contenzioso l'impugnazione da parte di alcuni studenti della graduatoria delle prove selettive per l'ammissione alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna per l'anno accademico 2007/2008. Gli studenti non si erano collocati in posizione utile.

Il Tar dell'Emilia Romagna aveva già ritenuto "legittimo che in luogo di una graduatoria unica nazionale siano state predisposte graduatorie singole per ciascuna sede universitaria, ancorché sulla base di una prova nazionale unica, perché in tal modo si privilegerebbe la scelta di ciascuno studente per singoli Atenei".

Contro questa tesi vi è quella secondo cui "il sistema delle graduatorie plurime in luogo di quella unica comporta che in alcuni Atenei vengono esclusi candidati che hanno riportato un punteggio maggiore rispetto a quello di candidati ammessi in altri Atenei. Esemplificando, mentre a Bologna sono stati necessari 47 punti per il collocamento utile in graduatoria, a Sassari ne sarebbero stati sufficienti 37". E che "il modesto beneficio di scegliere la sede non sarebbe comparabile con quello ben maggiore di rientrare in graduatoria, ancorché in una sede meno gradita".

Sarebbero perciò violati gli artt. 3 e 34 della Costituzione. Si determina, in definitiva, "una ingiusta penalizzazione della aspettativa dei candidati di essere giudicati con un criterio meritocratico, senza consentire alle Università la selezione dei migliori; la scelta degli ammessi risulta dominata in buona misura dal caso. Sicché è violato anche il principio di ragionevolezza e logicità delle scelte legislative (art. 3 Cost.)".

E inoltre, "svolgendosi la prova unica nazionale nello stesso giorno presso tutti gli Atenei, a ciascun candidato è data una unica possibilità di concorrere, in una sola università, per una sola graduatoria (one shot), con l'effetto pratico che coloro che conseguono in un dato Ateneo un punteggio più elevato di quello conseguito da altri in un altro Ateneo, rischiano di essere scartati, e dunque posposti, solo in virtù del dato casuale del numero di posti e di concorrenti in ciascun Ateneo. Questo è del tutto contrario alla logica del concorso unico nazionale".

Il Consiglio di Stato precisa che la censura proposta appare diretta, piuttosto che contro provvedimenti amministrativi, "contro la stessa legge ( art. 4, L. 264/99) citato, di cui i provvedimenti impugnati sono mera attuazione". La censura si traduce dunque "in una critica alla legge, e può in astratto trovare ingresso solo se si ravvisino vizi di incostituzionalità della disposizione".

La scelta tra graduatoria unica e graduatorie di Ateneo per l'ammissione ai corsi di laurea a numero chiuso "è una scelta discrezionale riservata all'Amministrazione e, prima ancora, al legislatore, e non è sindacabile se non si ravvisano vizi di palese illogicità, irrazionalità, travisamento, disparità di trattamento, difetto di proporzionalità".

Conclude quindi il Consiglio di Stato: "Tali vizi ad avviso del Collegio sussistono". La parola passa ora alla Suprema Corte.