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IGIENE ALIMENTARE

Sacchetti bio, TAR Lazio conferma posizione del Ministero della Salute

Sacchetti bio, TAR Lazio conferma posizione del Ministero della Salute
Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso della Associazione Italiana per i Diritti del Malato e del Cittadino nei confronti di Federdistributori, confermando le indicazioni del Ministero della Salute.

"Non sussiste alcun obbligo per il consumatore di comprare, e quindi pagare, i bio shopper messi a disposizione dalla distribuzione, ben potendo utilizzare contenitori autonomamente reperiti dal consumatore che siano idonei all’uso".
E inoltre, "l'esercizio commerciale può vietare l'uso di contenitori per alimenti reperiti dal consumatore solo se non conformi alla normativa vigente o inidonei al contatto con gli alimenti".

In fatto di sacchetti ad uso alimentare in uso all'interno dei supermercati, il Tar del Lazio ha confermato le disposizioni del Ministero della Salute, pubblicando in data 18 aprile 2023, l'esito di un ricorso presentato dalla Associazione Italiana per i Diritti del Malato e del Cittadino. L'Associazione contestava la norma introdotta nel 2018 che subordinava l'utilizzo di contenitori propri- in alternativa a quelli a pagamento forniti  nei reparti alimentari- alla condizione dell'idoneità del sacchetto, con conseguente facoltà per l'esercizio commerciale di vietare l'uso di sacchetti in proprio se non conformi alle norme di igiene alimentare.
Federdistribuzione non si è costituita in giudizio.

Per il Ministero della Salute è "idoneo" il sacchetto già in possesso della clientela che però risponda ai criteri previsti dalla normativa sui materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti. Per il Ministero della Salute- pronunciatosi senza una ordinanza specifica, ma con dichiarazioni rese nel 2018 dall'allora Segretario Generale-  i sacchetti del consumatore "dovranno risultare non utilizzati in precedenza e rispondenti a criteri igienici che gli esercizi commerciali potranno definire in apposita segnaletica e verificare, stante la responsabilità di garantire l'igiene e la sicurezza delle attrezzature presenti nell'esercizio e degli alimenti venduti alla clientela".
A favore di questa linea, a suo tempo, anche il Ministero dell'Ambiente, con particolare riguardo alla riduzione del ricorso alla plastica. A favore anche lo Sviluppo Economico che considerava "ammissibile" che la clientela utilizzi i propri shoppers, purchè alle condizioni di igiene alimentare prescritte dal Ministero della Salute sulla base della pertinente normativa.

In conclusione, la posizione del Ministero del Salute "è sicuramente quella più corretta"- osserva il TAR, richiamando un parere del Consiglio di Stato: "in questo modo viene fatta la giusta comparazione tra gli opposti interessi, da una parte quello del consumatore e dall’altra quello della sicurezza alimentare".

La norma- Risale al 2018 l'introduzione dell'obbligo dell'utilizzo di bio shopper come imballaggio primario per i prodotti di gastronomia, macelleria, pescheria, frutta verdura e panetteria.
Dal primo gennaio dal 1 gennaio 2018, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 40 per cento. Lo prevede la legge di conversione del decreto legge Mezzogiorno (Art. 9 Misure urgenti ambientali in materia di classificazione dei rifiuti). Per legge, le borse di plastica in materiale ultraleggero non potranno essere distribuite a titolo gratuito e tal fine il prezzo di vendita per singola unita' deve risultare dallo scontrino o fattura d'acquisto delle merci o dei prodotti imballati per il loro tramite.
La norma fa salvi gli obblighi di conformita' alla normativa sull'utilizzo dei materiali destinati al contatto con gli alimenti adottata in attuazione dei regolamenti (UE) n. 10/2011, (CE) n. 1935/2004 e (CE) n. 2023/2006, nonche' il divieto di utilizzare la plastica riciclata per le borse destinate al contatto alimentare.


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