• Utenti 10
  • Articoli pubblicati dal 4 novembre 2001: 33326
cerca ... cerca ...
Featured
RICONGIUNZIONE

La gestione separata tra Casse e INPS: chiarimento finale

La gestione separata tra Casse e INPS: chiarimento finale
L’INPS chiarisce definitivamente le regole tra Gestione separata ed Enti privati di previdenza privatizzata, in funzione della ricongiunzione contributiva.

Su indicazioni del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con la circolare n. 15 del 9 febbraio 2026, l'INPS fornisce chiarimenti in materia di ricongiunzione dei periodi
contributivi tra la Gestione separata e gli Enti privatizzati di previdenza obbligatoria. Il chiarimento recepisce un orientamento giurisprudenziale consolidato e supera il precedente indirizzo amministrativo.

Chi può esercitare la ricongiunzione- Le nuove indicazioni riguardano i professionisti che, nel corso della propria carriera, hanno versato contributi sia alla Gestione separata INPS sia alle Casse professionali istituite ai sensi dei decreti legislativi n. 509 del 1994 tra cui l'Enpav (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Veterinari) e n. 103 del 1996.

Unificazione della posizione e periodi ricongiungibili
- La ricongiunzione può essere esercitata sia in uscita dalla Gestione separata verso gli Enti privati, sia in entrata verso la Gestione separata, nel rispetto dei principi di parità di trattamento e di unificazione della posizione assicurativa. La ricongiunzione verso la Gestione separata riguarda esclusivamente l’intera contribuzione ancora disponibile e non è ammessa in forma parziale. Sono, quindi, esclusi i periodi già utilizzati per il conseguimento di una pensione e quelli riferiti a fasi precedenti all’istituzione dell’obbligo contributivo nella Gestione separata (1° aprile 1996).

Calcolo- Per i periodi valutati nel sistema contributivo, l’onere di ricongiunzione è determinato secondo il meccanismo del calcolo a percentuale, applicando l’aliquota contributiva vigente alla data di presentazione della domanda alla retribuzione di riferimento, nel rispetto dei limiti minimi e massimi previsti dalla normativa.

Domande in corso- Le nuove disposizioni si applicano anche alle domande di ricongiunzione già presentate e non ancora definite alla data di pubblicazione della circolare. Tenuto conto, inoltre, delle diverse fattispecie applicative che potranno configurarsi, "saranno fornite ulteriori indicazioni operative con successivi messaggi"- spiega l'INPS.

Giurisprudenza- La circolare dell’Istituto recepisce l’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione (sent. n. 26039/2019), riconoscendo il diritto alla ricongiunzione ai sensi della legge n. 45 del 1990 e fornendo indicazioni puntuali sui criteri di determinazione dell’onere, sulle modalità di accredito dei periodi ricongiunti e sugli effetti ai fini del diritto e della misura della pensione. 

IL_TESTO_DELLA_CIRCOLARE_INPS.pdf162.95 KB
Circolare INPS n. 15 del 9 febbraio 2026