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IL TESTO

Pene accessorie per il Medico Veterinario nel Ddl Perilli

Pene accessorie per il Medico Veterinario nel Ddl Perilli
Le innovazioni al Codice Penale del Ddl Perilli si estendono alla professione veterinaria. Sospensione e interdizione dall'attività per delitti contro gli animali.


Il Ddl Perilli, presentato dal Movimento 5 Stelle giovedì scorso, è pubblicato sul sito del Senato. Per innalzare la tutela animale, il disegno di legge interviene sul Codice Penale affinchè non sia più "il sentimento per gli animali" l'oggetto della tutela penale, ma l'animale in sè: il Codice Penale punirà i "delitti contro gli animali" e non più contro l'offesa patita dalla persona nella sua sensibilità verso gli animali.

Come annunciato in conferenza stampa, il disegno di legge inasprisce le pene per i reati in danno agli animali, amplia le fattispecie penale e modifica, fra l'altro, la disciplina delle pene accessorie per il Medico Veterinario in caso di condanna per i delitti di maltrattamento animale, spettacoli, manifestazioni e combattimenti vietati.

Se le condanne (o patteggiamento o procedimento per decreto penale) per questi reati sono pronunciate nei confronti di chi svolge la professione di medico veterinario- spiega la relazione illustrativa-  "è disposta l'interdizione dalla professione per un periodo non inferiore a un anno. In caso di recidiva, è disposta l'interdizione perpetua dall'esercizio delle attività medesime". Qualora il medico veterinario sia un pubblico ufficiale, "è disposta l'interdizione dal pubblico ufficio per un periodo non inferiore ad anni due. In caso di recidiva è disposta l'interdizione perpetua dal pubblico ufficio". In caso di recidiva, si prevede l'interdizione perpetua dalle attività medesime.

Per quanto riguarda l’abbandono di animali (art. 727 del codice penale), la sospensione dall’esercizio professionale è di sei mesi (pena minima) per il Veterinario condannato (ma anche che abbia patteggiato o sia destinatario di decreto penale) e di un anno (pena minima) se il Veterinario è un pubblico ufficiale. Interdizione perpetua per entrambi i casi, in caso di recidiva.


Contro il traffico illecito di animali da compagnia, il Ddl Perilli estende l'ambito di applicazione della fattispecie: il reato ricorre in presenza anche di uno solo dei  seguenti requisiti (oggi richiesti cumulativamente): animale privo di sistemi di identificazione individuale, privo delle necessarie certificazioni sanitarie e privo, se richiesto, di passaporto individuale. Pene insaprite e interdizione per il medico veterinario responsabile del delitto.

Inoltre, il ddl Perilli introduce nel nostro ordinamento il divieto di importazione, cessione e utilizzo di dispositivi vietati:  collari elettronici; collari elettrici; collari con le punte; collari a strozzo; collari a semi-strozzo. Sono invece leciti i collari dotati unicamente di sistema di controllo satellitare GPS. 
I possessori di dispositivi vietati alla data di entrata in vigore della riforma dovranno consegnarli – entro un mese – al Servizio Veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, che provvederà all'eliminazione.

Modificata infine la legge n. 154 del 2016 (Deleghe al Governo in materia agroalimentare e pesca illegale) per introdurre il divieto di « trasportare, stabulare, commercializzare, cedere a qualsiasi titolo o conservare in aree private pesce vivo, da parte di privati, consorzi o associazioni, se non espressamente autorizzati dall'organo di sanità veterinaria e amministrativo competente per territorio.

In ddl è assegnato alla Commissione Giustizia, in sede referente. Il provvedimento non ha ancora iniziato l'iter.
Sono previsti i pareri delle Commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 3ª (Aff. esteri), 5ª (Bilancio), 9ª (Agricoltura), 14ª (Unione europea).

Disegno di legge n. 1078

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice civile, nonché altre disposizioni in materia di tutela degli animali