Dubbi di legittimità sull'oscuramento totale del sito web. Il Consiglio di Stato accoglie l’istanza cautelare dell'azienda che vende farmaci veterinari. Potere censorio più limitato?
Il 22 ottobre, la Sezione Terza del Consiglio di Stato ha accolto il ricorso di una ditta commerciale dedita al commercio on line di prodotti medicinali, tra cui farmaci veterinari. L'ordinanza cautelare dei giudici di Palazzo Spada sospende la sentenza del Tar Lazio che aveva confermato il provvedimento di oscuramento del Ministero della Salute.
Divieto "inequivocabile"- Il Consiglio di Stato non mette in dubbio il tenore "inequivocabile" della normativa nazionale sui medicinali veterinari- l’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo n. 218/2023- secondo cui “È consentita la vendita al dettaglio a distanza dei soli medicinali veterinari non soggetti all’obbligo di prescrizione veterinaria”.
Caratteristiche della vendita a distanza - Per il Tribunale Amministrativo del Lazio la modalità di vendita e di consegna dei medicinali veterinari sarebbe stata congegnata dalla ditta ricorrente per eludere il divieto di vendita, sotto forma di un servizio di prenotazione di farmaci veterinari. Il Consiglio di Stato puntualizza che il tratto caratterizzante della vendita a distanza nell’assenza di presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore e che "tale è, incontrovertibilmente, la modalità di vendita contestata". Il riferimento di Palazzo Spada è il Codice del Consumo.
Dubbi sul blocco integrale del sito web- Tuttavia, "il blocco integrale del sito web non sembra in linea con lo stesso art. 27, al comma 6- si legge nell'ordinanza del Consiglio di Stato- nella parte in cui attribuisce al Ministero il più limitato potere di adottare un ordine motivato e urgente, diretto a far cessare le pratiche commerciali consistenti nell’offerta a distanza di medicinali non conformi ai requisiti previsti dal decreto stesso".
La questione verrà riconsiderata nell'udienza di merito, fissata per il 27 maggio 2027.