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CASSAZIONE

Calunnia per il veterinario che accusa di falso ideologico un collega

Calunnia per il veterinario che accusa di falso ideologico un collega
Il cane è morto, ma il veterinario pretende il pagamento degli onorari, affermando che il certificato di morte è falso.
L'imputazione per calunnia si basava sul fatto che l'imputato aveva sporto querela al Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria denunziando e incolpando falsamente un veterinario del reato di falsità ideologica in un certificato veterinario in cui si attestava la morte di un cane di un soggetto.

A margine di una controversia civilistica tesa al pagamento di onorari per prestazioni veterinarie in favore del cane, l'imputato aveva fornito una ricostruzione dei fatti, a suo dire, senza che ciò configurasse l'elemento oggettivo del reato di calunnia, vale a dire quella di accusare di un reato persone che si sanno essere innocenti.

I giudici di merito avevano accertato attraverso vari elementi di prova che la morte del cane era effettivamente avvenuta e che dunque la denuncia presentata dall'imputato – anch'esso veterinario – che pretendeva il pagamento di onorari per prestazioni veterinarie anche successive a tale data e che aveva accusato altri soggetti di avere dichiarato il falso circa la data della morte dell'animale, integrava il reato contestato.
Il reato però era prescritto per decorso del tempo. Tuttavia, gli accertamenti istruttori escludevano potesse giungersi ad una pronuncia di proscioglimento nel merito, soluzione che invece il veterinario imputato avrebbe preferito.

Quando ricorre una causa di estinzione del reato – qual è la prescrizione – ma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere con la formula prescritta. Così recita l'art. 129 co. 2 c.p.p.

Tuttavia, secondo la Cassazione nel caso in esame non vi era alcuna evidenza suscettibile di ricondurre i dati processuali alle ipotesi indicate dall'art. 129 c.p., co. 2 c.p.p. (fonte: personaedanno.it)