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AGENZIA DELLE ENTRATE

Emergenza Covid: deducibili le donazioni in denaro o in natura

Emergenza Covid: deducibili le donazioni in denaro o in natura
Chiarimenti sulle agevolazioni fiscali riconosciute sulle erogazioni liberali a sostegno del contrasto all’emergenza da COVID-19.


L'articolo 66 del Decreto Cura Italia riconosce uno sconto fiscale pari al 30% (con limite fino a 30.000 euro) per le erogazioni liberali (in denaro o in natura) in favore della gestione dell’emergenza epidemiologia. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le erogazioni (detraibili dall'imposta se il donatore è una persona fisica/ deducibii dal reddito se il donatore è un soggetto giuridico) devono però essere destinate solo ai soggetti individuati dal medesimo articolo 66: Stato, Regioni, enti locali territoriali, enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro. Strutture ospedaliere comprese.

Poichè la finalità dell’intera disciplina agevolativa è quella di incentivare le erogazioni liberali, l'Agenzia delle Entrate precisa che l'incentivo fiscale non è parametrato al reddito e che spetta anche in presenza di una perdita fiscale realizzata nel periodo d'imposta in cui è stata effettuata l'erogazione liberale.

Rientrano tra le erogazioni liberali ammesse al beneficio fiscale anche le elargizioni di "solidarietà alimentare", purche destinate ai medesimi soggetti individuati dal Decreto Cura Italia (articolo 66). L'Agenzia chiarisce che  per i beni ceduti gratuitamente non si applica la tassazione sul loro valore per plusvalenze o ricavi fiscalmente rilevanti.

Infine, se la donazione ha per oggetto beni e denaro attinenti all’attività d’impresa, i beni ceduti gratuitamente si considerano ugualmente destinati a finalità "non estranee" all'esercizio dell'impresa e quindi deducibili.

CIRCOLARE N. 8/E
Agenzia delle Entrate