Dichiarando "incostituzionale" il prelievo della spending review, la Corte Costituzionale ha sancito l'illegittimità di un "irragionevole sacrificio" a favore del bilancio dello Stato. Le casse previdenziali devono soddisfare la propria funzione istituzionale. Le risorse vanno restituite.
La Corte Costituzionale ha
dichiarato l’illegittimità della norma che impone un trasferimento annuale di risorse forfettarie a favore del bilancio dello Stato. La Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti ha dunque fondate ragioni, di rango costituzionale, per chiedere il rimborso di quanto versato dal 2014 al 2016.
La sentenza numero 29, depositata il 13 marzo, riapre un capitolo finanziario che da anni
oppone il Mef e l'Adepp: il primo contrario a restituire risorse e la seconda impegnata a difendere i risparmi previdenziali. Il Ministero delle Finanze aveva sostenuto che la prima dichiarazione di incostituzionalità riguardasse solo la Cassa dei Commercialisti e che trattandosi di una interpretazione parziale non dovesse dar seguito a restituzioni. La nuova sentenza della Consulta, a favore di un altro ente previdenziale, smentisce il presupposto di parzialità interpretativa.
Incostituzionalità- La Corte Costituzionale considera contrario alla Carta un versamento forfettario annuale al bilancio dello Stato, "in sostituzione dell’adempimento ai doveri di contenimento della spesa pubblica e ai correlati obblighi analitici di riversamento allo Stato del frutto dei risparmi conseguiti". Pretenderlo, è in contrasto con gli articoli 3 (primo comma) 38 (secondo comma) e 97(secondo comma) della Costituzione.
Nel mirino della Consulta è finito l’articolo 1, comma 417, della
legge di Bilancio del 2013 (legge 27 dicembre 2013, n. 147) applicabile a tutte le casse ed enti di previdenza dei professionisti.
Alterato l'equilibrio- La sentenza - spiega la Corte nel suo comunicato- fonda il ragionamento sulla base delle caratteristiche strutturali dell’imposizione pecuniaria: il pagamento annuale è un obbligo stabile e periodico, che – seppure preserva l’autonomia della Cassa sulle modalità con cui ridurre i propri consumi – genera un’uscita che altera i principi dell’autofinanziamento e dell’equilibrio di bilancio stabiliti dalla legislazione sugli enti di previdenza di diritto privato.
"Irragionevole sacrificio"- Da tanto deriva, anzitutto, un irragionevole sacrificio dell’interesse della Cassa a trattenere e destinare i risparmi per soddisfare la propria funzione istituzionale, a vantaggio di un generico interesse dello Stato a incrementare, in misura marginale, le entrate statali.
Inoltre, il prelievo lede l’interesse degli iscritti alla Cassa a che i contributi versati siano utilizzati per il pagamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali.
Infine, il versamento annuale incide negativamente sulle regole di gestione dell’ente improntate al contenimento delle spese e alla massima efficienza.
Sentenza 29/2026