• Utenti 10
  • Articoli pubblicati dal 4 novembre 2001: 33532
cerca ... cerca ...
Featured
DDL DI RIFORMA

CCEPS, una riforma di struttura e di funzionamento

CCEPS, una riforma di struttura e di funzionamento
E' un riordino di governance e di funzionamento quello approvato dal Consiglio dei Ministri per la Commissione Esercenti le Professioni Sanitarie.
Si rafforzano le competenze di giurisdizione speciale della Cceps, la Commissione Esercenti le Professioni Sanitarie preposta a giudicare i provvedimenti degli Ordini sui loro iscritti. Il disegno di legge approvato dal Governo su proposta del Ministro della salute Orazio Schillaci, interviene sull'organizzazione e sul funzionamento della Commissione. 

Con procedura d’urgenza-  Il provvedimento interviene "in via urgente" sull’assetto normativo e organizzativo della Commissione, con il duplice obiettivo di dare continuità d'azione all'organismo e di aumentarne l'efficienza attraverso una "ragionevole durata dei procedimenti" e "lo smaltimento dell’arretrato".

Una ristrutturazione- Il disegno di legge sostituisce integralmente il Capo IV del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, più volte modificato negli anni da correttivi legislativi e costituzionali, per assicurare terzietà e imparzialità di giudizio. Il disegno di legge riorganizza la struttura, articolandola in due sezioni. Sarà la Commissione, in seduta plenaria, a definire la ripartizione dei ricorsi fra le due sezioni. 

Revisione della disciplina processuale-  Il provvedimento del Ministro Schillaci introduce una disciplina processuale "più chiara e uniforme, con termini certi, modalità di deposito e formazione del fascicolo e strumenti di gestione anche telematica". Le regole tecniche del processo telematico saranno disciplinate con successivo decreto del Ministro della salute. 
Sono, inoltre, previste misure per  volte a evitare il consolidarsi di situazioni di incertezza giuridica, anche al fine di ricondurre a equilibrio il rapporto tra tutela giurisdizionale e salvaguardia dell’interesse pubblico alla tutela della salute. La Commissione è tenuta ad assicurare l’esecuzione del provvedimento giurisdizionale. Sarà possibile l’attuazione "coattiva" delle decisioni passate in giudicato, e di tutti i provvedimenti giurisdizionali esecutivi.
Il Ministero della Salute può intervenire in giudizio ma non è "parte necessaria" in giudizio.

Il ricorso alla Commissione non ha effetto sospensivo- Il ricorso notificato dall'istante all'Ordine non sospende il provvedimento impugnato. Fa eccezione il contenzioso nel quale intervenga una richiesta di sospensione cautelare contro i provvedimenti di cancellazione dall’albo o provvedimenti disciplinari: in tal caso, gli effetti del provvedimento impugnato "sono sospesi fino alla decisione sull’istanza cautelare".
Inoltre, l’effetto sospensivo automatico non opera:
- nei casi di sentenza di condanna penale per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni,
- nei casi di interdizione dai pubblici uffici, di interdizione dalla professione o di applicazione di una misura di sicurezza.

Cancellazione volontaria dall’albo per procedimento pendente- In pendenza di procedimento disciplinare o di procedimento penale è ammessa la cancellazione volontaria dall'albo.  In tal caso, il procedimento prosegue dinnanzi all’Ordine territoriale di iscrizione oppure - se proposta impugnativa- dinnanzi alla Commissione Cepps. L’eventuale sanzione comminata con la decisione che definisce il giudizio innanzi alla Commissione è comunicata dalla segreteria all’Ordine o alla Federazione nazionale, i quali ne curano la trasmissione ai loro omologhi dei Paesi membri dell’Unione europea.
In caso di cancellazione volontaria per procedimento pendente, la sanzione irrogata è eseguita successivamente alla nuova iscrizione; in caso di cancellazione volontaria e di successiva sanzione disciplinare, i termini di prescrizione della sanzione  sono interrotti e iniziano nuovamente a decorrere con la nuova iscrizione all'Ordine.

Nomina per DPCM e finanziamento- La Commissione èè nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del nuovo disegno di legge, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia. Gli attuali componenti, in carica per il quadriennio 2025 - 2029, sono stati nominati con decreto del Ministro il 9 ottobre 2025.
Alle spese di funzionamento della Commissione concorrono le Federazioni nazionali degli Ordini in proporzione al numero degli iscritti, secondo quanto definito da un successivo decreto del Ministero della Salute.

BOZZA_DDL_CCEPS.pdf245.17 KB