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DECISIONE UE

LSD in Sardegna, la UE aggiorna il quadro dell'emergenza

LSD in Sardegna, la UE aggiorna il quadro dell'emergenza
Movimentazioni vietate dalle nuove zone di protezione e sorveglianza per LSD. Confermate le zone di vaccinazione. Prosegua il piano di vaccinazione ufficiale. 
Con la Decisione di esecuzione (UE) 2026/922, pubblicata oggi, la Commissione Europea ha aggiornato il quadro delle misure di emergenza per Lumpy Skin Disease (LSD) in Italia, per prevenire l’ulteriore diffusione della malattia all’interno dell’Italia, ma anche ad altri Stati membri o a Paesi Terzi.

Alla luce della situazione epidemiologica in Sardegna, la Commissione modifica gli allegati della decisione di esecuzione (UE) 2025/1582 riguardante le misure di emergenza contro l’infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa in Italia, chiedendo di applicare "quanto prima" le nuove disposizioni. Il Ministero della Salute ha disposto interventi immediati, all'indomani del focolaio di Muvera. Al meeting del Comitato PAFF del 22-23 aprile scorso, l'Italia ha presentato l'evoluzione  epidemiologica della malattia.

Vaccinazione- Con la nuova Decizione la Commissione stabilisce che le zone di vaccinazione istituite in Sardegna dalla decisione di esecuzione (UE) 2025/1582 "restano necessarie". La  vaccinazione dovrà proseguire conformemente al piano di vaccinazione ufficiale dell’Italia del 1 luglio 2025.

Zone di protezione e di sorveglianza- Nelle zone di protezione e di sorveglianza già istituite e modificata dalla nuova Decizione restano vietati i movimenti di bovini verso una destinazione situata al di fuori del perimetro esterno di tali zone in Italia o al di fuori dell'Italia.

I criteri applicati per la scelta delle dimensioni delle zone di protezione e di sorveglianza e della durata delle misure da applicare comprendono l’esame non soltanto della situazione epidemiologica relativa all’infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa nelle aree interessate dalla malattia, ma anche di altri fattori epidemiologici, compresi parametri geografici e il rischio di ulteriore diffusione della malattia vista la presenza di insetti vettori.

La scelta della durata delle misure previste dalla presente decisione ha inoltre tenuto conto delle norme internazionali del codice sanitario per gli animali terrestri dell’Organizzazione mondiale per la salute animale

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