• Utenti 10
  • Articoli pubblicati dal 4 novembre 2001: 30969
COMMISSIONE UE

Habitat: l'UE avvia due procedure di infrazione per l'Italia

Habitat: l'UE avvia due procedure di infrazione per l'Italia
L'Italia ha due mesi di tempo per rispondere alle lettere di costituzione in mora inviate dall'UE per la violazione della Direttiva Habitat e del Regolamento REACH sulla pesca di specie protette e la caccia.
L'Europa ha avviato due procedure di infrazione nei confronti dell'Italia per il mancato rispetto delle norme UE sulla caccia di fauna selvatica anche in aree in cui la pratica è vietata e sulle catture accessorie di cetacei, tartarughe e uccelli marini da parte dei pescherecci.

La pesca - Nello specifico l'Europa ha verificato una mancata attuazione della direttiva Habitat - Direttiva 92/43/CEE da parte dell'Italia per non aver istituito un sistema di monitoraggio della cattura accidentale e l’uccisione di specie protette come il delfino Tursiope e la tartaruga Caretta caretta, entrambi rigorosamente protetti dalla Direttiva Habitat. Inoltre, l’Italia non ha adottato "misure di conservazione per garantire che le catture e le uccisioni accidentali non abbiano un impatto significativo sulla popolazione delle specie protette" e non ha adottato misure adeguate "per evitare il disturbo significativo di diverse specie marine e di uccelli" come la berta maggiore (Calonectris diomedea), la berta Yelkouan (Puffinus yelkouan), l’uccello delle tempeste (Hydrobates pelagicus) e il marangone dal ciuffo (Phalacrocorax aristotelis) nei siti designati per la loro conservazione. Tra le motivazioni avanzate figura anche il mancato monitoraggio dello stato di conservazione di diverse specie protette.

Caccia - La Commissione ha avviato anche una seconda procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per non aver rispettato la Direttiva Uccelli - Direttiva 2009/147/CE che mira a proteggere tutte le specie di uccelli selvatici presenti in natura e i loro habitat e il Regolamento REACH - 1907/2006 /CE come modificato dal Regolamento 2021/57/UE che limita l’uso di pallini contenenti piombo all’interno o in prossimità delle zone umide. La Commissione ha infatti riscontrato che "la legislazione nazionale attribuisce alle Regioni il potere di autorizzare l'uccisione o la cattura di specie di fauna selvatica, anche in aree in cui è vietata la caccia, come le aree protette e durante il periodo dell'anno in cui la caccia è vietata". Inoltre, la legislazione italiana non è conforme a quanto previsto dal Regolamento REACH sull'uso del piombo negli spari.

La procedura di infrazione -  La procedura di infrazione è uno strumento per garantire il rispetto e l'effettività del diritto dell'Unione e viene avviata dalla Commissione con una richiesta di informazioni - lettera di costituzione in mora - indirizzata a uno Stato membro che dovrà rispondere entro un determinato periodo di tempo, di solito due mesi. Se la Commissione non è soddisfatta delle informazioni e conclude che lo Stato non adempie ai suoi obblighi ai sensi del diritto europeo, può inviare una richiesta formale per conformarsi alle norme comunitarie - il così detto "parere motivato"- invitando lo Stato membro a informare la Commissione sulle misure adottate per conformarsi solitamente entro due mesi. Se non si verificano le condizioni di rispetto del diritto dell’UE, la Commissione può decidere di deferire lo Stato membro alla Corte di giustizia dell’UE. 

Per entrambe le pratiche di infrazione l'Italia avrà due mesi di tempo per rispondere e colmare le carenze sollevate dalla Commissione. In assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione potrà decidere di emettere un parere motivato.

February infringement package: key decisions