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REGOLAMENTO 2021/1176

TSE e BSE, modifiche su sorveglianza e importazioni

TSE e BSE, modifiche su sorveglianza e importazioni
Modifiche al  regolamento 999/201: genotipizzazione TSE, determinazione dell’età negli ovicaprini, scrapie atipica e condizioni per le importazioni di prodotti di origine bovina, ovina e caprina

Con il nuovo regolamento (UE) 2021/1176 - applicabile in tutti gli Stati Membri dal 9 agosto 2021 - la  Commissione europea ha modificato gli allegati III, V, VII e IX del regolamento (CE) n. 999/2001 per quanto riguarda la genotipizzazione dei casi di TSE accertati nei caprini, la determinazione dell’età negli ovini e nei caprini, le misure applicabili a un gregge con scrapie atipica e le condizioni per le importazioni di prodotti di origine bovina, ovina e caprina.

Genotipizzazione-
  Il regolamento (UE) 2020/772 ha limitato l’abbattimento e la distruzione di caprini, in un gregge in cui sia stato confermato un caso di scrapie classica, unicamente agli animali suscettibili a tale malattia. Le modifiche non riguardavano tuttavia la genotipizzazione dei casi di TSE accertati nei caprini, pertanto la Commissione modifica il regolamento (CE) n. 999/2001al fine di garantire una sorveglianza e una comunicazione adeguate del genotipo dei casi di TSE accertati nei caprini.

L'età degli ovi caprini- Stante la difficoltà di determinare con esattezza la data di nascita di questi animali, nel  2018, la Commissione aveva dato agli Stati Membri (regolamento 2018/969) la possibilità di utilizzare un metodo di identificazione approvato dall’autorità competente dello Stato membro di macellazione. Ma "nessuno Stato membro si è tuttavia avvalso di tale possibilità" che viene ora soppressa. Pertanto si torna alle previsioni ante-2018, in base alle quali la rimozione del materiale specifico a rischio era prescritta: negli ovini e nei caprini di età superiore ai 12 mesi oppure negli ovini e nei caprini ai quali fosse spuntato un incisivo permanente

Dati scientifici sulla scrapie atipica- Nel 2013 (regolamento 630/2013) erano state soppresse  tutte le misure di limitazione di movimento degli ovini e dei caprini in presenza di un caso confermato di scrapie atipica, ma era stata mantenuta una sorveglianza rafforzata per due anni in tali greggi in modo da raccogliere un maggior numero di dati scientifici sulla scrapie atipica. Da allora è stata raccolta una quantità significativa di dati. Pertanto la misura di cui all’allegato VII, capitolo B, punto 2.2.3, del regolamento (CE) n. 999/2001, che non riguarda considerazioni di salute pubblica, dovrebbe pertanto essere soppressa.

Requisiti da Paese a rischio controllolato BSE- A causa di una "omissione involontaria", è attualmente consentito importare nell’Unione, da un paese o una regione con un rischio controllato di BSE, prodotti derivati da animali che provengono da un paese o una regione con un rischio indeterminato di BSE che non sono conformi ai requisiti specifici dettati dall'Allegato IX del regolamento 999/2001". La Commissione interviene a correggere la disposizione.



REGOLAMENTO (UE) 2021/1176
che modifica gli allegati III, V, VII e IX del regolamento (CE) n. 999/2001