• Utenti 10
  • Articoli pubblicati dal 4 novembre 2001: 30853
ORIGINE DEL LATTE

Lactalis contro Macron: il caso alla Corte di giustizia europea

Lactalis contro Macron: il caso alla Corte di giustizia europea
Uno Stato Membro può rendere obbligatoria la presenza in etichetta di informazioni sul Paese di origine e la provenienza del latte. La Corte UE sul caso Lactalis-Francia.

Il Consiglio di Stato della Francia si è rivolto alla Corte di Giustizia Europea dopo il ricorso del Gruppo Lactalis contro un decreto del Governo Macron che, a detta del Gruppo, viola il  Regolamento 1169/2011.  Di diverso avviso la Corte, secondo la quale la contestata scelta del Governo francese (di obbligare i produttori ad indicare in etichetta l’origine francese, europea o extra-europea del latte, il Paese di raccolta, di confenzionamento e di trasformazione) "non osta" e resta nel perimetro armonizzato della regolamentazione unionale. Purchè - specifica la Corte- la Francia si attenga alle condizioni previste dallo stesso Regolamento. 

La controversia, iniziata quattro anni fa,  è riferita in un comunicato del 1 ottobre. La Corte non la risolve e la rimette nelle mani delle autorità francesi, fornendo però alcuni importanti  elementi di interpretazione del Regolamento 1169/2011.

In primo luogo, la Corte puntualizza la ratio sottesa al Regolamento 1169/2011: l’indicazione obbligatoria del paese d’origine o del luogo di provenienza del latte (e del latte usato quale ingrediente) acquista significato qualora "l’omissione di tale indicazione possa indurre in errore i consumatori". 
In secondo luogo, lo stesso regolamento "non osta a che gli Stati membri richiedano ulteriori indicazioni obbligatorie d’origine o di provenienza", purchè siano "giustificate" da ragioni di:
- protezione della salute pubblica
- protezione dei consumatori
- prevenzione delle frodi
- protezione dei diritti di proprietà industriale e commerciale, delle indicazioni di provenienza e delle denominazioni d’origine controllata
- repressione della concorrenza sleale

Anche nel contesto di queste ragioni di interesse generale, è necessario in primo luogo che esista "un nesso comprovato tra talune qualità degli alimenti e la loro origine o provenienza" . E questo nesso non può essere stabilito soggettivamente da un'azienda. Quanto al concetto di "qualità" il Legislatore comunitario non pensava "alla capacità di resistenza di un alimento quale il latte al trasporto e ai rischi di alterazione nel corso del tragitto". La ratio è sempre quella di avvantaggiare il consumatore.

L'origine in etichetta sui prodotti alimentari piace ad alcuni Stati Membri come l'Italia, ma altri stanno facendo pressione sull'Esecutivo dell'UE affinchè disegni un nuovo quadro armonizzato sull'etichettatura degli alimenti nell'ambito della strategia "Farm to Fork" (F2F). Entro l'anno la Commissione avvierà uno studio di'impatto per  valutare le possibili ripercussioni dell'espansione dell'etichettatura obbligatoria degli alimenti sugli operatori del settore alimentare e sugli agricoltori.

La sentenza della Corte
Il comunicato della Corte
La normativa dell’Unione che armonizza l’indicazione obbligatoria del paese d’origine o del luogo di provenienza degli alimenti e, segnatamente, del latte, non osta all’adozione di disposizioninazionali che impongono talune ulteriori indicazionid’origine o di provenienza