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SARDEGNA

Peste Suina Africana, UE: marchio speciale su carni sarde

Peste Suina Africana, UE: marchio speciale su carni sarde
La Commissione Europea ha stabilito le misure di protezione contro la peste suina africana che i tre Paesi dovranno attuare nei territori interessati dalla malattia.
Nell'Allegato della Decisione di Esecuzione del 27 marzo scorso, figurano alcuni territori della Lituania, della Polonia e - per l'Italia- la Regione Sardegna.

La Commissione dispone che la spedizione da questi territori di carni fresche di suini, di preparati e prodotti a base di carni costituiti da o contenenti carni suine sia  soggetta ad alcune condizioni più restrittive, sulla base di divieti e deroghe specifiche. Alla Sardegna si applicano i divieti di spedizione di partite di sottoprodotti di origine animale della specie suina; di spedizione di suini vivi, di partite di sperma, ovuli ed embrioni di suini e di  spedizione di partite di carni suine, preparati e prodotti a base di carni suine e di tutti gli altri prodotti contenenti carni suine.

L'Italia dovrà garantire che le carni fresche e i preparati e i prodotti a base di carni oggetto del divieto siano contrassegnati da un particolare marchio sanitario che non ha forma ovale e che non può essere confuso con  il marchio di identificazione di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (14) e con i bolli sanitari per le carni suine di cui al regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (15).

Il periodo di applicazione delle misure previste dalla Decisione tiene  conto dell'epidemiologia della peste suina africana e delle condizioni atte a ripristinare lo status di "indenne da peste suina africana", conformemente al codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale della sanità animale, e pertanto tale periodo dovrebbe durare almeno fino al 31 dicembre 2017.