Il Ministero della Salute conferma per altri dodici mesi le misure di prevenzione e gli obblighi di segnalazione per i Medici Veterinari.
Il Ministero della Salute ha prorogato per dodici mesi, dal 28 agosto 2026, l’ordinanza che vieta l’utilizzo, la preparazione, la detenzione e l’abbandono di esche o bocconi avvelenati. Le misure resteranno quindi valide fino al 27 agosto 2027.
Divieto prorogato – Resterà in vigore fino al 27 agosto 2027 l’ordinanza che vieta l’utilizzo, la preparazione, la detenzione e l’abbandono di esche o bocconi avvelenati. La proroga decorre dal 28 agosto 2026.
Il provvedimento si rende necessario per il persistere di episodi di avvelenamento di animali domestici e selvatici e per i rischi che le sostanze tossiche abbandonate nell’ambiente comportano anche per la popolazione e il patrimonio faunistico.
Gli obblighi dei veterinari – Restano confermati gli adempimenti previsti dall’ordinanza del 2025. In caso di sospetto avvelenamento, il Medico Veterinario deve effettuare la segnalazione attraverso il Portale nazionale dedicato e darne immediata comunicazione al sindaco, al Servizio veterinario dell’ASL e all’Istituto zooprofilattico sperimentale competente. Il Veterinario deve inoltre assicurare l’invio all’IZS delle carcasse, dei campioni biologici o delle esche sospette per gli accertamenti diagnostici.
Consulta gli obblighi previsti dall’ordinanza prorogata: Art. 3 Ordinanza 8 agosto 2025 del Ministero della Salute (pubblicata nella G.U. n. 212 del 12 settembre 2025).