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MOVIMENTAZIONE DI BOVINI

LSD, nuovo accordo Italia-Francia dal 2 giugno

LSD, nuovo accordo Italia-Francia dal 2 giugno
Da lunedì 2 giugno, l’introduzione in Italia di bovini provenienti dalle zone di vaccinazione della Francia seguirà le condizioni dettate da nuove disposizioni unionali.

E' stato aggiornato l’accordo con le autorità francesi sulle condizioni sanitarie applicabili agli scambi di bovini provenienti dalle zone di vaccinazione per Lumpy Skin Disease (LSD) del territorio francese e destinati all’Italia. L'accordo è stato aggiornato in considerazione della pubblicazione del regolamento delegato (UE) 2026/1073, che entrerà in vigore il 2 giugno prossimo.  Lo rende noto la Direzione Generale della Salute Animale. 

Nuovo quadro normativo-  Per i movimenti di bovini vaccinati o ancora in un periodo di immunità conferita da anticorpi materni provenienti dalla Zona di vaccinazione I per Lumpy Skin Disease (LSD) della Francia e destinati all’Italia, si applicano esclusivamente le condizioni stabilite dal regolamento delegato (UE) 2023/361, così come modificato dal regolamento delegato (UE) 2026/1073, all’allegato IX, parte 3, punto 3.2.
Per quanto riguarda i movimenti di bovini vaccinati o ancora nel periodo di immunità conferita dagli anticorpi materni provenienti dalla Zona di vaccinazione II per Lumpy Skin Disease (LSD) della Francia, questi possono essere autorizzati a condizione che siano soddisfatti i requisiti previsti dall’allegato accordo, ferme restando le condizioni previste dal regolamento delegato (UE) 2023/361, così come modificato dal regolamento delegato (UE) 2026/1073, di cui all’allegato IX, parte 3, punto 3.1, lettera b).

I capi bovini oggetto della movimentazione sono soggetti ai seguenti obblighi una volta introdotti nel territorio nazionale:
- è interdetta l'ulteriore movimentazione dei capi, per qualsiasi finalità, per un periodo minimo di 30 giorni successivi alla data di introduzione sul territorio nazionale;
- i capi devono essere sottoposti a un periodo di osservazione sanitaria di 28 giorni. Durante tale periodo, il Veterinario Aziendale è incaricato di eseguire visite cliniche documentate volte ad accertare la costante assenza di sintomi riconducibili alla LSD;
- nel corso del periodo di osservazione, il detentore (allevatore) è tenuto a mantenere una registrazione giornaliera dello stato sanitario degli animali introdotti, nonché a procedere alla notifica tempestiva all'Autorità Competente in caso di riscontro di eventuali anomalie cliniche.

Da lunedì 2 giugno- Le condizioni aggiornate entrano in vigore a partire da lunedì 2 giugno 2026 e restano valide sino alla eventuale revisione dell’accordo sulla base delle mutate condizioni epidemiologiche e degli esiti delle attività di sorveglianza e controllo.
La recente esperienza sul campo e i dati scientifici hanno fornito ulteriori informazioni e prove in merito alle condizioni relative alle zone di vaccinazione e le restrizioni e il periodo di attesa corrispondenti prima della loro revoca.  La Commissione Europea le ha recepite con il regolamento di imminente applicazione.

ACCORDO_ITALIA_FRANCIA_LSD.pdf263.48 KB
pdfNOTA_DGSA_ACCORDO_AGGIORNATO_ITALIA_FRANCIA.pdf287.75 KB