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NOTA DGSAF

EHDV e BTV3, aggiornamenti per la Sardegna e la Sicilia

EHDV e BTV3, aggiornamenti per la Sardegna e la Sicilia
Nelle more di eventuali nuove indicazioni da parte della Commissione Europea, il Ministero della Salute ha impartito alcune direttive per la gestione e le movimentazioni in Sardegna e Sicilia.


La Direzione Generale della Sanità Animale, con nota del 3 febbraio scorso, ha aggiornato i Servizi veterinari regionali sulla situazione epidemiologica e sulle condizioni per le movimentazioni degli animali delle specie sensibili sul territorio nazionale. La nota, riguardante Malattia Emorragica Epizootica del Cervo (EHDV) e Bluetongue da sierotipo 3 (BTV3) nelle regioni Sardegna e Sicilia –  riprende alcune puntualizzazioni.

1. definizione di caso e gestione dei focolai in SIMAN: si considera caso confermato un capo positivo in PCR per EHD, o che abbia sieroconvertito, e che presenti segni clinici compatibili con la malattia o una connessione epidemiologica con un caso sospetto o confermato. Detta fattispecie, considerata l'attuale  situazione epidemiologica, determina l’apertura e conferma di focolaio in SIMAN;
2. gestione delle sole positività in ELISA: tutti i casi di sola positività in ELISA vanno registrati in SIMAN come sospetti non confermati laddove non sussistano le condizioni del punto 1;
3. chiusura dei focolai: un focolaio può essere chiuso dopo 60 giorni dall'ultimo caso confermato.

Tenuto conto degli esiti dell’attività di monitoraggio - finalizzata a definire la reale diffusione e circolazione virale dell’EHDV nei territori in questione, nonché di quelli relativi al BTV3, che hanno confermato la circolazione virale nelle zone già individuate dopo le prime conferme - è possibile rimodulare temporaneamente i territori da cui le movimentazioni da vita sono consentite solo previa esecuzione del test PCR e del trattamento insetto-repellente, descritto nella nota ministeriale.

La temporaneità della revisione territoriale è dettata non solo dagli esiti del monitoraggio effettuato, ma anche dal contestuale periodo di inattività vettoriale. Pertanto, anche tenuto conto dei limitati dati scientifici sull’EHDV, "è assolutamente necessaria la scrupolosa
prosecuzione dell’attività di sorveglianza, che verrà quanto prima concordata nelle modalità e tempistiche, ai fini di disporre di adeguate informazioni epidemiologiche al momento di ripresa dell’attività vettoriale".

Le movimentazioni da vita e da macello dai territori isolani possano essere consentite nei limiti indicati dalla medesima nota ministeriale del 2 febbraio.