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DAL 4 APRILE 2020

In GU il riconoscimento legale del cavallo atleta

In GU il riconoscimento legale del cavallo atleta
Il cavallo atleta è legalmente e ufficialmente riconosciuto dallo Stato Italiano. Per la FISE è il coronamento di un "obiettivo fondamentale rincorso da decenni.



Fra le discipline sportive che prevedono l'impiego di animali previste dal nuovo decreto legislativo 36/2021 ci sono anche gli sport equestri. Ad essi sono dedicati 3 articoli (22,23,24)  volti a dare una definizione legale di "cavallo atleta".

Ai cavalli, in quanto animali impiegati in attività sportive si applicano le norme generali di tutela del benessere dettate dagli articoli 19,20 e 21 del decreto. In più, gli sport equestri devono applicare i successivi tre articoli del Titolo IV del decreto: soddisfare i requisiti per la definizione di "cavallo atleta" e superare la visita veterinaria di idoneità.

Definizione di cavallo atleta-  E' tale (articolo 2- Definizioni) l'equide registrato, non destinato alla  produzione alimentare, utilizzato per lo svolgimento dell'attivita' sportiva e la partecipazione alle competizioni sportive equestri. Per dare corpo a questa definizione devono inverarsi alcuni requisiti congiuntamente: (articolo 22):
a) sia definibile «equide registrato» come da «Documento di Identificazione», conforme al Regolamento (UE) n. 262/2015
b) sia dichiarato non destinato alla produzione alimentare, come  risultante dal «Documento di Identificazione» anche dopo la cessazione dell'attivita' sportiva;
c) sia iscritto al «repertorio cavalli atleti» presso le Federazioni del settore ed enti di promozione sportiva  come risulta dal «Documento di Identificazione» o dal documento emesso dal sistema di tesseramento dello stesso organismo sportivo interessato. 

Per la Federazione Italiana Sport Equestri (Fise) si tratta di "un obiettivo fondamentale raggiunto dalla Federazione Italiana Sport Equestri, rincorso da diversi decenni".
Il Presidente della Fise Marco Di Paola  lo considera "il punto di partenza che ci consentirà di dialogare con le Istituzioni, al fine di ottenere una serie di semplificazioni e agevolazioni a favore del “cavallo atleta”. Ma il riconoscimento giuridico del cavallo "come atleta al pari dell’uomo", rafforza anche molte norme che tutelano la loro salute e il loro benessere.

Visita di idoneita' allo svolgimento dell'attivita' sportiva del cavallo - Il cavallo atleta per svolgere attivita' sportiva e' sottoposto annualmente a visita veterinaria sportiva effettuata da un veterinario abilitato alla professione che attua anche le profilassi vaccinali prescritte dalla normativa vigente e dai regolamenti delle Federazioni ed enti sportivi presso i quali l'animale è tesserato.

Manifestazioni popolari pubbliche e private con impiego di equidi -  Le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico di sport equestri, che si svolgono al di fuori degli impianti o dei percorsi autorizzati  devono comunque garantire i requisiti di sicurezza, salute e benessere degli atleti, dei cavalli atleti e del pubblico stabiliti dal Ministero della salute, di concerto con il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorita' politica da esso delegata in materia di sport e con il Ministero delle politiche agricole, "con la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate in caso di trasgressione".
La materia fino ad ora veniva disciplinata solo attraverso ordinanza contingibile ed urgente del Ministero della Salute. La vigente ordinanza scadrà il 31 agosto 2021.


DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021, n. 36
Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonche' di lavoro sportivo.

Nuove norme per il benessere degli animali sportivi