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DECRETO L.VO 36/2021

Nuove norme per il benessere degli animali sportivi

Nuove norme per il benessere degli animali sportivi
Il 2 aprile entrerà in vigore il decreto legislativo 36/2021, una disciplina organica a tutela del benessere degli animali impiegati in attività sportive. Obblighi e divieti coerenti con il Trattato di Lisbona. Definita una fattispecie di tutela ad hoc per il cavallo atleta. Previsto il ruolo del veterinario nelle competizioni sportive e nell'accertamento dell'idoneità all'attività sportiva. Divieto di macellazione e di soppressione a fine carriera per il cavallo.

In attuazione della legge di riforma degli enti sportivi, professionistici e dilettantistici, il Governo Draghi ha emanato il decreto legislativo 28 febbraio 36/2021. Il provvedimento entrerà in vigore il 2 aprile 2021, con l'obiettivo di riconoscere, promuovere e tutelare il valore culturale, educativo e sociale dell'attivita' sportiva, "quale strumento di miglioramento della qualita' della vita e di tutela della salute, nonche' quale mezzo di coesione territoriale".

Una disciplina unitaria- Il Titolo IV, dall'articolo 19 all'articolo 24, contiene norme generali per il benessere degli animali impiegati in attività sportiva e norme specifiche per lo sport equestre, armonizzando le disposizioni del Ministero della salute e del Ministero delle politiche agricole in una disciplina unitaria riguardante tutti gli animali impiegati in attività sportive.

Obblighi - Coloro che detengono a qualsiasi titolo un animale impiegato in attivita' sportive, sono tenuti a preservarne il benessere, in termini di alimentazione, cura della salute e accudimento nel rispetto delle sue esigenze etologiche.

Divieti- Sono vietati metodi di addestramento e di allenamento che possono danneggiare la salute e il benessere psicofisico dell'animale, in quanto essere senziente ai sensi dell'articolo 13 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea. E' altresi' vietato qualsiasi metodo di coercizione o costrizione e l'utilizzo di mezzi o dispositivi che possano provocare danni alla salute e al benessere psicofisico dell'animale e comunque provocarne sofferenza. Devono essere utilizzati metodi di addestramento che tengono conto delle capacita' cognitive e delle modalita' di apprendimento degli animali.

Nelle gare-  Non e' ammesso far allenare e gareggiare animali in stati fisiologici incompatibili con lo sforzo richiesto, come nel caso di gravidanza avanzata o di allattamento. La bardatura e le attrezzature
da utilizzare per l'attivita' sportiva, compresa la ferratura, devono essere idonei ad evitare all'animale lesioni, dolore, sofferenze o disagi psico-fisici.

Caratteristiche strutturali- Le caratteristiche tecniche delle piste, dei campi e delle aree di gara, comunque denominate, nonche' di tutte le relative attrezzature devono rispondere a criteri di sicurezza e salvaguardia dell'incolumita' degli animali. Le strutture dove gli animali vengono custoditi devono assicurare agli stessi uno spazio di movimento e di riposo adeguato alla loro specifica natura.

Documenti- Ogni animale deve essere dotato di un documento di identita' anagrafica intestato a persona fisica maggiore di eta' o a persona giuridica, che ne assume i doveri di custodia, di mantenimento e di
cura, e di una scheda sanitaria.

Solo abbattimento "umanitario"-  E' fatto divieto di macellare o sopprimere altrimenti gli animali non piu' impiegati in attivita' sportive, fatta eccezione per l'abbattimento umanitario. Tale caso è previsto quando è necessario abbattere l’animale a seguito di eventi infausti che ne hanno compromesso irreversibilmente le capacità motorie o vitali (come, ad esempio, nel caso di equidi impiegati in competizioni o gare), allo scopo di ridurne al minimo la sofferenza.

Trasporto-  I veicoli per il trasporto degli animali devono garantirne la sicurezza e l'incolumita', essere ben ventilati, puliti e disinfettati e il trasporto deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 del Regolamento (CE) 1/2005 e  comunque, garantendo condizioni tali da non esporre gli animali a lesioni o sofferenze. 

Polizza obbligatoria- E' fatto obbligo al proprietario dell'animale di stipulare una polizza assicurativa per i danni provocati dall'animale anche qualora si trovi sotto la custodia di soggetto diverso dal proprietario
stesso.

Il ruolo del Veterinario- L'ammissione dell'animale ad una manifestazione e competizione sportiva e' subordinata all'accertamento, da parte di un veterinario, della sua idoneita' a gareggiare, per condizioni di salute, eta' e genere, e della sua regolare identificazione e registrazione ai sensi della normativa vigente. L'organizzatore di eventi sportivi con animali garantisce la presenza o la reperibilità di un veterinario
durante lo svolgimento della manifestazione o gara. 

Pregiudicati- E' vietata la partecipazione alle manifestazioni e alle competizioni sportive di cui al presente articolo degli animali i cui detentori abbiano riportato condanne in via definitiva per i reati contro il sentimento per gli animali e per violazioni previste dall'ordinamento sportivo.

Sanzioni e regolamenti ad hoc- Ferme restando le conseguenze civili e penali per le violazioni del decreto 36/2021, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva che impiegano animali in attivita' sportive si devono dotare di appositi regolamenti che fissino, in caso di inosservanza delle nuove norme, sanzioni disciplinari fino alla revoca dell'affiliazione.

Il cavallo atleta- Il decreto contiene una definizione del «cavallo atleta», disciplina la visita di idoneita' allo svolgimento  dell'attivita' sportiva del cavallo e le manifestazioni popolari pubbliche e private con impiego di equidi.

DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021, n. 36
Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonche' di lavoro sportivo.

In GU il riconoscimento legale del cavallo atleta