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ACCORDO IN VIGORE

Brexit 2021, condizioni per l'export nei primi mesi

Brexit 2021, condizioni per l'export nei primi mesi
Nonostante l’accordo  tra Unione Europea e Regno Unito, le relazioni su scambi e cooperazione reciproca non sono ancora definitive.

E' provvisoria l'entrata in vigore dell'accordo sulla Brexit. Valido dal 1 gennaio 2021, l'accordo pone le basi utili ad ordinare le future relazioni commerciali fra UK ed UE andando inoltre a limitare fin da subito alcuni ostacoli allo scambio di beni e servizi come ad esempio l’azzeramento di tariffe doganali e contingentamenti sulle merci.

Tuttavia, la Direzione Generale della Sicurezza Alimentare (DGISAN) del Ministero della Salute precisa che - pur vigendo un accordo di libero scambio- "tutte le merci scambiate e poste sul mercato dell’una e dell’altra Parte saranno sottoposte alle formalità̀ doganali atte a definirne la conformità rispetto ai criteri fissati nei reciproci ordinamenti giuridici".
Quanto alla sanità pubblica e sicurezza alimentare, l'accordo contiene un capitolo Sanitario e Fitosanitario (SPS), "attraverso il quale le Parti svilupperanno ed adatteranno ulteriori regole sui controlli sanitari in dogana che, sulla base di principi internazionalmente riconosciuti dal WTO, FAO ed OIE, continueranno a tutelare la sicurezza alimentare nonché la salute animale e delle piante nei rispettivi mercati".

Durante le festività, i Servizi Veterinari della Commissione Europea, degli Stati Membri e del Regno Unito hanno stabiliti che per i controlli doganali le procedure già comunicate restano valide, fatte salve quelle riguardanti il numero di notifica univoco e le triangolazioni commerciali, dettagliate dalla Direzione ministeriale.
Fino a luglio 2021 il codice univoco da inserire nei certificati di esportazione si applicherà solo per i prodotti di origine animale sottoposti a misure di salvaguardia; inoltre non saranno richiesti certificati ufficiali rilasciati dagli Stati membri (almeno, non prima del 1° aprile 2021) per i prodotti introdotti in GB dall’UE che saranno lavorati e successivamente esportati di nuovo verso l’UE o altro Paese Terzo.

È responsabilità degli esportatori dell'UE mantenere i contatti con gli importatori britannici, al fine di facilitare il reperimento di informazioni utili ai veterinari ufficiali britannici che dovranno completare i certificati di esportazione dal Regno Unito all'UE (o ad altri Paesi Terzi). I funzionari del Regno Unito valuteranno puntualmente (case by case) se richiedere attestazioni commerciali, o altre prove commerciali, o nulla, a seconda del livello di conoscenza che possono avere sul fornitore dell'UE.

"Di conseguenza- conclude la DGISAN- l’accertamento dei requisiti sanitari di origine dei prodotti destinati alla suddetta triangolazione sarà un processo gestito direttamente tra gli OSA e le autorità competenti dell'UE non dovranno essere coinvolte".