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FONDO NELLA LEGGE DI BILANCIO

Fauna selvatica: 1mln di euro e mappatura dei centri di recupero

Fauna selvatica: 1mln di euro e mappatura dei centri di recupero
Entro marzo un elenco dei centri di cura e recupero della fauna selvatica da finanziare. A sei mesi il riparto del milione di euro stanziato dalla Legge di Bilancio.
Il Ministero dell’ambiente potrà dotarsi di un Fondo per il recupero della fauna selvatica. La manovra finanziaria ha stanziato a questo scopo una dotazione da 1 milione di euro per l’anno 2021, con l'obiettivo di sostenere l’attività di tutela e cura della fauna selvatica, svolta dalle associazioni ambientaliste titolate a gestire i Centri per la cura e il recupero della fauna selvatica, in particolare delle specie di interesse comunitario.

Le modalità di utilizzo del Fondo saranno definite per decreto dal Ministero dell'Ambiente entro sei mesi. Entro il mese di marzo, invece, le Regioni dovranno trasmettere al MinAmbiente l'elenco dei centri operanti nel proprio territorio e afferenti alle associazioni ambientaliste.

Di riorganizzare i Centri di recupero della fauna selvatica si parla da molti anni. Nel 2017 si gettarono le basi per un piano nazionale. In quello stesso anno, il Ministero della Salute prese l'iniziativa per azioni di vigilanza e assistenza veterinaria e per istituire un censimento. Sono seguite mozioni parlamentari  e denunce di sottofinanziamento, alle quali hanno fatto seguito riorganizzazioni su base territoriale in alcune Regioni, ultima in ordine di tempo la Lombardia.

I commi della Legge di Bilancio

757. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo per il recupero della fauna selvatica, con una dotazione di 1 milione di euro per l’anno 2021. Il Fondo è destinato al fine di sostenere l’attività di tutela e cura della fauna selvatica, svolta dalle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, il cui statuto preveda finalità di tutela e cura della fauna selvatica e che gestiscano centri per la cura e il recupero della fauna selvatica ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157, con particolare riferimento alle specie faunistiche di interesse comunitario di cui alle direttive 92/ 43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992,e 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009.
Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro della salute, sono definite le modalità di utilizzo del Fondo di cui al presente comma.

758. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare l’elenco dei centri per il recupero della fauna selvatica operanti nel rispettivo territorio e afferenti alle associazioni di cui al comma 757.