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Principi di adeguamento alla Animal Health Law

Principi di adeguamento alla Animal Health Law
Il Parlamento sta definendo i principi di adeguamento nazionale al Regolamento 2016/429 in materia di sanità e benessere animale.


Al temine di un ciclo di audizioni,  la Commissione Politiche Europee del Senato ha ripreso l'esame della legge di delegazione europea 2019, che detta (articolo 14) i princìpi di adeguamento nazionale al regolamento (UE) 2016/429, (cd Animal Health Law). Il regolamento riordina il quadro delle malattie animali che dovranno essere oggetto di specifici interventi.

L'adeguamento nazionale spetterà in particolare al Ministero della Salute, che dovrà emanare i necessari decreti legislativi entro 12 mesi dalla delega ricevuta dal Parlamento. Il Ministero della salute viene infatti individuato quale autorità competente veterinaria centrale, responsabile del coordinamento delle autorità competenti regionali e locali in materia di programmazione ed esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali previste dal regolamento.

D'intesa con la Conferenza Stato Regioni dovranno essere definite le modalità di applicazione- uniformemente sul territorio nazionale- delle misure di emergenza (articoli 257 e 258 del regolamento) in caso di focolaio di una malattia elencata o di una malattia emergente, oppure di pericolo. Ciò comporterà:  la ridefinizione della composizione e delle funzioni del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali; e la definizione di una rete tra i responsabili dei servizi veterinari individuati dalle regioni e dalle province autonome, coordinata dal Capo dei servizi veterinari nazionali, diretta a organizzare e razionalizzare le misure di emergenza in materia di sanità animale;

I decreti nazionali dovranno

- definire la delegabilità (articolo 14 del regolamento) di specifiche attività ufficiali ai veterinari non ufficiali;
- adeguare le disposizioni nazionali vigenti in materia di registrazione e riconoscimento degli stabilimenti e degli operatori e in materia di identificazione e tracciabilità degli animali
- individuare le modalità per adempiere agli obblighi informativi verso l'Unione europea attraverso il riordino e la connessione tra la Banca dati nazionale delle anagrafi zootecniche, i sistemi informativi del Ministero della salute e i sistemi informativi delle regioni e province autonome;
- individuare,strumenti e modalità operative per consentire alle autorità competenti, nell'ambito delle attività di sorveglianza delle malattie animali, di acquisire i dati e le informazioni risultanti dall'attività di sorveglianza svolta dagli operatori e dagli esiti delle visite di sanità animale effettuate dai veterinari aziendali, in attuazione dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi degli articoli 24 e 25 del mesedisimo regolamento;
- introdurre sanzioni amministrative efficaci dissuasive e proporzionate per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429.


Legge di delegazione europea 2019
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea