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ATTUAZIONE DL 6/2020

Attività veterinaria e in allevamento nei comuni in quarantena

Attività veterinaria e in allevamento nei comuni in quarantena
Attività veterinaria "servizio essenziale di pubblica utilità". Allevamenti e produzione di alimenti "attività indifferibili".


In zona rossa- Negli 11 Comuni in zona rossa, dove sono applicate misure anti-coronavirus coercitive, il Governo consente la prosecuzione delle attività che erogano "servizi essenziali e di pubblica utilita', ivi compresa l'attivita' veterinaria". Possibile anche la continuazione delle attività "che possono essere svolte in modalita' domiciliare oppure in modalita' a distanza".

Inoltre, il Prefetto "puo' individuare specifiche misure finalizzate a garantire le attivita' necessarie per l'allevamento degli animali e la produzione di beni alimentari e le attivita' non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante e animali".

E' quanto previsto dalle disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2/2020.

In zona gialla- In base al decreto legge del Governo, nei comuni nei quali sia risultata almeno una positività, le autorità locali "possono" disporre la sospensione delle attivita' lavorative private (sempre facendo una eccezione per le attività che "erogano servizi essenziali e di pubblica utilità" e per quelle "che possono essere svolte in modalita' domiciliare")

Nelle proprie ordinanze, nè la Lombardia nè il Veneto hanno applicato questa misura: le attività lavorative private non sono state sospese. Entrambe le ordinanze- sottoscritte con il Ministro della Salute Roberto Speranza-  durano fino al 1 marzo, salvo aggiornamenti.

Ordinanza della Regione Lombardia

Ordinanza della Regione Veneto

Speranza alle Regioni: no ad iniziative estemporanee